Con la Riforma fiscale è arrivato anche il nuovo Testo unico delle Accise (TUA): vediamo con quali effetti sulle utenze energetiche (gas e luce elettrica).
Il sistema delle accise entra in una nuova fase evolutiva. Dopo un lungo periodo di stabilità, il legislatore ha avviato un processo di revisione strutturale volto a semplificare gli adempimenti, digitalizzare i flussi e ancorare la gestione dell’imposta a criteri di maggiore trasparenza e responsabilità.
Il punto di svolta è rappresentato dal Decreto Legislativo 28 marzo 2024, n. 43, entrato in vigore il 5 aprile, che costituisce il primo tassello dell’attuazione della legge delega sulla riforma fiscale. Tra gli interventi più rilevanti spicca la revisione organica del sistema di accertamento, liquidazione e versamento delle accise su gas naturale ed energia elettrica, operativa dal 1° gennaio 2026, con l’obiettivo di allineare la fiscalità energetica alla reale dinamica dei consumi e superare il modello previsionale fondato su acconti e saldo annuale.
Il nuovo sistema delle accise su gas ed energia elettrica
Il nuovo impianto, che modifica il D.lgs. 504/1995 (TUA), introduce un meccanismo basato sul principio di attualità del tributo, secondo cui l’imposta è determinata in relazione ai quantitativi effettivamente ceduti o autoconsumati nel mese precedente. Tale approccio consente di ridurre gli scostamenti derivanti da stime e conguagli tardivi, migliorando la coerenza tra prelievo fiscale, fatturazione e flussi energetici. In prospettiva, il sistema favorisce un profilo finanziario più equilibrato e una maggiore tracciabilità dei dati di consumo e destinazione d’uso.
Per il gas naturale, il nuovo art. 26-ter TUA stabilisce una doppia cadenza temporale:
- la dichiarazione semestrale, riferita ai periodi 1° gennaio – 30 giugno (da presentare entro settembre) e 1° luglio – 31 dicembre (entro marzo dell’anno successivo);
- i versamenti mensili, da effettuarsi entro l’ultimo giorno di ciascun mese.
L’importo da versare è commisurato all’imposta calcolata sui quantitativi indicati nelle fatture emesse nel mese precedente o sui volumi autoconsumati nello stesso periodo. L’eventuale debito emergente dalla dichiarazione semestrale va saldato entro il mese di presentazione, mentre le eccedenze a credito potranno essere scomputate nei versamenti successivi o rimborsate secondo l’art. 14 TUA. È inoltre confermato l’obbligo di trasmettere mensilmente all’ADM, in via telematica, i dati dei quantitativi fatturati, con dettaglio per destinazione d’uso.
Analogo schema è previsto per l’energia elettrica. Il riformato art. 55 TUA mantiene infatti la periodicità semestrale della dichiarazione, con identiche scadenze e l’indicazione degli acconti versati. Per i venditori, la rata mensile corrisponde all’accisa dovuta sui quantitativi fatturati nel mese precedente; per gli altri soggetti obbligati e per gli auto-consumatori, rilevano i quantitativi effettivamente consumati.
Anche in questo caso, i crediti emergenti seguono la medesima disciplina del gas naturale, permanendo altresì per i venditori l’obbligo di comunicare mensilmente ad ADM i dati di fatturazione per destinazione d’uso. Restano escluse dal nuovo sistema le ipotesi in cui l’imposta è corrisposta anticipatamente tramite canone di abbonamento annuale, per le quali continuano ad applicarsi le regole speciali.
La transizione al calendario semestrale dichiarativo e ai pagamenti mensili richiede, sul piano operativo, un forte coordinamento tra cicli di misura, fatturazione e versamento, oltre all’allineamento delle anagrafiche di destinazione d’uso, delle aliquote applicate e dei sistemi di fatturazione. Sarà essenziale implementare procedure di quadratura periodica tra letture, fatture, versamenti e dichiarazioni, nonché meccanismi di riconciliazione dati per garantire la coerenza delle informazioni trasmesse all’ADM. È qui, infatti, il punto nodale della riforma, che richiede un approccio gestionale rinnovato, con un calendario delle dichiarazioni senz’altro più stringente, ma al contempo più attualizzato ai consumi effettivi e non basato su logiche previsionali a taratura periodica ed annuale.
La riforma, inoltre, accentua il ruolo della tracciabilità digitale: la comunicazione telematica dei quantitativi, distinta per destinazione, rafforza i presidi documentali e consente all’Amministrazione una supervisione più tempestiva e analitica dei flussi.
Il quadro sarà completato dai provvedimenti attuativi del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che definiranno il modello della dichiarazione semestrale, i tracciati informatici, le modalità di presentazione e i contenuti tecnici delle comunicazioni mensili. Tali atti costituiranno il riferimento operativo per l’uniforme applicazione delle nuove regole e per l’allineamento dei flussi dichiarativi, contabili e informativi.
In definitiva, l’entrata in vigore del nuovo sistema dal 1° gennaio 2026 rappresenta una transizione verso un’imposizione “a consuntivo”, più aderente ai consumi effettivi e caratterizzata da una maggiore frequenza dichiarativa, obblighi di rendicontazione digitale e un’integrazione più stretta tra processi energetici, fiscali e informatici.
Si tratta di un passo decisivo nel percorso di modernizzazione del comparto delle accise delineato dalla legge delega fiscale, orientato a rafforzare trasparenza, tempestività e tracciabilità nei rapporti tra operatori e Amministrazione.
NdR. Riforma doganale: il nuovo schema di decreto legislativo
Ettore Sbandi, Gianluca Drommi
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