Resta al contribuente la valutazione della natura del bene, agevolabile o meno, mentre l’iscrizione dello stesso in una data categoria non può essere oggetto di interpello.
Agenzia Entrate: ai fini del Bonus investimenti conta l'iscrizione in bilancio
Con la recente risposta all’interpello n. 322, l’Agenzia delle entrate ha confermato che, ai fini dei vari bonus investimenti, si deve considerare la voce di bilancio nella quale si effettua l'iscrizione del bene.
Sono agevolabili quelli iscritti nelle voci degli impianti, macchinari e attrezzature, mentre non sono agevolabili quelli iscritti nelle altre voci.
L’Agenzia, inoltre, ha anche precisato che l’iscrizione di un bene in una o nell’altra categoria non può formare oggetto di interpello, dovendo essere il contribuente a valutare la natura del bene e, quindi, l’agevolabilità o meno dello stesso.
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Bonus investimenti: l’interpello
Una società con una struttura produttiva localizzata in una regione dell’Italia centrale colpita da eventi sismici chiedeva se poteva, per l’acquisto di un carrello elevatore, fruire del bonus investimento, ritenendo sussistenti tutti i presupposti agevolativi e, in particolare, la qualificazione del bene come “impianto e macchinario”.
Una risposta positiva da parte dell’Agenzia avrebbe voluto significare soprattutto che il carrello elevatore è da considerare tra gli impianti e macchinari e, pertanto agevolabile in presenza degli altri presupposti di legge.
L’Agenzia ha ritenuto inammissibile l’interpello avente ad oggetto le modalità di contabilizzazione del predetto bene, comportando una simile verifica “valutazioni di ordine tecnico-fattuale estranee alle attività esercitabili in sede di interpello”.
Nonostante l’acclarata inammissibilità, l’Agenzia ha ritenuto di dover chiarire il proprio pensiero sull’individuazione delle tipologie di beni agevolabili, sulla base di argomentazioni che gli utenti del Commercialista Telematico conoscono da tempo[1] e che in questa sede si sintetizza.
La richiesta era stata fatta per poter fruire del credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’art. 18-quater del decreto legge n. 8/2017 (c.d. “ credito d’imposta sisma”).
Il comma 2 del citato art. 18 prevede espressamente che, all’agevolazione in questione, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208/2015 (c.d. “credito d’imposta Mezzogiorno”).
Anche se la risposta dell’Agenzia non ne tratta, le considerazioni fatte devono essere estese anche al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (c.d. “credito d’imposta ZES”),