L’articolo approfondisce le novità della disciplina del contratto di leasing a seguito della legge su mercato e concorrenza del 2017. In particolare ci si sofferma sui metodi di contabilizzazione: metodo patrimoniale e metodo finanziario.
Nel nostro attuale ordinamento contabile il contratto di leasing o locazione finanziaria viene disciplinato secondo il metodo patrimoniale che prevede, principalmente, di registrare i canoni di leasing tra i Costi per Godimento dei Beni di Terzi e di suddividere il maxi-canone (vale a dire la prima maxi-rata pagata all’inizio del rapporto contrattuale) lungo tutta la durata del rapporto contrattuale tramite l’utilizzo dei Risconti Attivi.
Allo scadere del contratto di leasing, in caso di esercizio dell’opzione del riscatto da parte dell’utilizzatore, il bene sarà iscritto tra i cespiti al valore di riscatto.
Si tratta di una metodologia di contabilizzazione che non rispecchia la sostanza dell’operazione ed, infatti, il legislatore, per le società che non redigono il bilancio in forma abbreviata, ha previsto l’obbligo di inserire, nella nota integrativa, gli effetti sul reddito dell’esercizio e sul patrimonio netto dell’azienda derivanti dall’applicazione del metodo finanziario ai contratti di leasing (comma 22 dell’articolo 2427 del codice civile).
Contratto di leasing finanziario
Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore