Le regioni possono determinare fino al 2028 aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef sulla base dei quattro scaglioni di reddito previgenti alle modifiche delle norme dell’Irpef. Tanto si evince dalla lettura dell’art. 117 della bozza della legge di bilancio. La norma, nell’intervenire sul comma 728 dell’art. 1, della legge n. 207 del 2024, estende al 2028 le semplificazioni dello scorso anno. Quindi, nel caso in cui le regioni non intervengano normativamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, a modificare gli scaglioni e le aliquote, per gli anni di imposta 2026, 2027 e 2028, l’addizionale regionale all’Irpef si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
03 novembre 2025

