In caso di risoluzione del contratto di leasing se il locatario non restituisce la disponibilità dell’immobile, chi è tenuto al versamento dell’IMU?
IMU: la normativa
L’imposta comunale sugli immobili (IMU) ha come presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 504/1992, il quale fornisce la definizione di fabbricati e aree fabbricabili.
Soggetti passivi dell’IMU sono il proprietario dell’immobile; ossia l’usufruttuario; il titolare di diritto reale (diritto d’uso; abitazione; enfiteusi; ecc.), anche se non residenti nel territorio dello Stato o non o se non hanno qui la sede legale o non vi esercitano l’attività.
Si ricorda che invece la tariffa sui servizi indivisibili (TASI) è destinata a finanziare i servizi (illuminazione pubblica) che il Comune sostiene per la comunità; tali servizi vengono definiti indivisibili in quanto non è possibile stabilire chi tragga beneficio dal servizio offerto.
Il presupposto della TASI è quindi la presenza e l’utilizzo nel territorio comunale di un fabbricato o di un’area fabbricabile, motivo per cui sono tassati sia i possessori che gli utilizzatori degli stessi.
Tale tariffa, al pari dell’IMU, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 legge 147/2193; in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Chi paga l’IMU in caso di Leasing?
Il legislatore ha previsto che in caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario dalla data di stipula del contratto e fino al verbale di riscatto o riconsegna del bene.
Infatti il citato art. 9, comma 1, del D.lgs 23/2011 prevede che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo é il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Il locatario per