È irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato. La proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
IMU e occupazione abusiva: la Cassazione recepisce la pronuncia di incostituzionalità
Il caso: occupazione senza possesso, niente IMU. La Cassazione interviene sul presupposto impositivo
La Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti per la non soggezione ad IMU in caso di occupazione abusiva dell’immobile.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello del Comune, riformando la decisione di primo grado, nell’ambito di un contenzioso su avviso di accertamento emesso in relazione all’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2014.
Il giudice di appello aveva considerato che, pur risultando pacifico in causa che il terreno di proprietà della contribuente era stato per lungo tempo occupato abusivamente da due confinanti (i quali avevano anche provveduto a recintarlo), e che solo a seguito di azione di revindica essa aveva potuto ottenerne il rilascio – poi eseguito solo in parte -, doveva comunque rimarcarsi l’irrilevanza di tale occupazione abusiva ai fini della relativa soggezione ad IMU.
Rilevava la CTR che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il presupposto impositivo si correla infatti alla titolarità del diritto di proprietà e prescinde dalla disponibilità materiale del bene.
La contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, e, richiamando le Ordinanze di rimessione alla Consulta (Cassazione,