Nelle misure di sostegno finanziario previste dal Decreto Cura Italia a favore delle micro e PMI è compresa anche una misura che proroga il pagamento delle rate di leasing.
Tale circostanza ha fatto sorgere qualche dubbio sull’eventualità di rideterminare il credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali nelle aree assistite del Paese qualora il riscatto dei beni agevolati possa avvenire, proprio per effetto della proroga, dopo il periodo di vigilanza.
Approfondiamo in questo contributo come e se il Decreto Cura Italia abbia influito su tale credito d’imposta.
Un primo esame del Decreto Cura Italia evidenzia che la misura di sostegno riguarda solo il “pagamento” del canone e non la sua maturazione, il che esclude l’eventuale rideterminazione del bonus Sud.
Salvo situazioni alquanto particolari (esempio: esercizio che termina normalmente tra 30 aprile e 30 settembre), nella maggior parte dei casi, la proroga dei pagamenti non ha alcun effetto sul diritto al bonus maturato.
Il decreto Cura Italia per il leasing
L’art. 56, comma 2, del decreto legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) prevede, tra le altre misure[1], anche che:
- il pagamento delle rate di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso, a richiesta del debitore, fino al 30 settembre 2020[2];
- il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
- è facoltà dell’impresa locataria di sospendere il pagamento dell’intero canone o soltanto della quota capitale.
Nella maggior parte dei casi, si ritiene che gli utilizzatori interessati alla misura finanziaria accederanno alla proroga dei pagamenti per l’intero importo del canone.
Il bonus Sud e l’acquisizione in leasing
Il comma 99 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 non specifica quali debbano essere le modalità di acquisizione dei beni agevolabili con il credito d’imposta in questione, salvo precisare esplicitamente che sono ammesse le acquisizioni “anche mediante contratti di locazione finanziaria”.
La circolare n. 34/E/2016, inoltre, conferma l’agevolazione ai beni acquisiti con contratto di leasing finanziario in virtù del consolidato principio di tendenziale equivalenza fra l’acquisto diretto e il leasing, chiarendo che gli investimenti effettuati mediante leasing rilevano esclusivamente per l’utilizzatore e non già anche per il concedente.
La norma precisa, inoltre, che, per gli investimenti effettuati