La corretta contabilizzazione dei canoni di leasing: attenzione ai lati oscuri

Il bilancio è il documento informativo più importante che una società emette e le modalità di contabilizzazione dei canoni di leasing vanno valutati con attenzione; se non si segue il giusto metodo non si dà una corretta rappresentazione della vita aziendale, falsandone i dati.

contabilizzazione del canone di leasingNel nostro attuale ordinamento contabile il contratto di leasing o locazione finanziaria viene disciplinato secondo il metodo patrimoniale che prevede, principalmente, di registrare i canoni di leasing tra i Costi per Godimento dei Beni di Terzi e di suddividere il maxi-canone (vale a dire la prima maxi-rata pagata all’inizio del rapporto contrattuale) lungo tutta la durata del rapporto contrattuale tramite l’utilizzo dei Risconti Attivi. Allo scadere del contratto di leasing, in caso di esercizio dell’opzione del riscatto da parte dell’utilizzatore, il bene sarà iscritto tra i cespiti al valore di riscatto.

Si tratta di una metodologia di contabilizzazione che non rispecchia la sostanza dell’operazione ed, infatti, il legislatore, per le società che non redigono il bilancio in forma abbreviata, ha previsto l’obbligo di inserire, nella nota integrativa, gli effetti sul reddito dell’esercizio e sul patrimonio netto dell’azienda derivanti dall’applicazione del metodo finanziario ai contratti di leasing (comma 22 dell’articolo 2427 del codice civile).

Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la Legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 del 4 agosto 2017, recante «disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonchè delle politiche europee in materia di concorrenza».

 

Locazione finanziaria

La novella legislativa, all’art. 1, comma 136 e ss., introduce una definizione del contratto di leasing finanziario seguita da una compiuta disciplina relativa agli effetti e alle conseguenze della risoluzione per inadempimento e da norme di coordinamento con alcune disposizioni normative che, ancora oggi, si interessano a tale fattispecie contrattuale.

“Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1’ settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”.

La definizione del rapporto di locazione finanziaria ha quindi trovato una sua interpretazione giuridica.

Resta ora di modificare le modalità di contabilizzazione poiché, come detto, l’utilizzo del metodo patrimoniale non è coerente alle caratteristiche sostanziali del contratto che è, di fatto, una forma di acquisto di un bene materiale con la previsione di un pagamento a rate e che può definirsi alternativo all’erogazione di un mutuo.

Seguendo il metodo finanziario (previsto anche dai principi contabili internazionali, vedi IFRS n. 16), la società dovrebbe iscrivere il valore del bene (quello che nei contratti è comunemente definito valore della fornitura) tra le Immobilizzazioni Materiali trattandosi di un acquisto di un bene ad utilità pluriennale, il valore attuale delle rate di leasing a scadere va, invece, contabilizzato tra i debiti finanziari distinguendo tra le quote capitali che scadono entro i successivi 12 mesi (quindi esigibili entro un anno) e quelle, invece, oltre (esigibili oltre l’anno).

Dal punto di vista economico, la società dovrà contabilizzare gli ammortamenti calcolati sul costo di acquisto del bene ed in base alla vita utile prevista per lo stesso e gli interessi passivi di competenza dell’anno calcolati sul debito residuo (rappresentato dal valore attuale alla data dei canoni di leasing ancora a scadere).

Va precisato che, anche ai fini dei rapporti con le banche, il debito residuo con le società di leasing è, a tutti gli effetti, inclusi tra i debiti finanziari della società e sarà parte della posizione finanziaria netta.

E’, quindi, evidente che l’utilizzo del metodo patrimoniale provoca alcuni distorsioni di natura informativa e più precisamente:

  • sottostima, nel durante del contratto, del valore dei cespiti dal lato dell’attivo e dei debiti finanziari per il passivo;

  • mancata inclusione all’interno del conto economico degli oneri finanziari e degli ammortamenti mentre vi sono, invece, i costi per leasing di competenza dell’esercizio (contabilizzati all’interno degli oneri per Godimento di Beni dei Terzi).

La presenza del prospetto da allegare alla nota integrativa è certamente utile per recuperare i dati relativi al metodo finanziario ma restano, in ogni caso, le incompletezze di cui sopra che derivano dalla contabilizzazione dei leasing .

Il mancato utilizzo del metodo finanziario provoca distorsioni anche relativamente al controllo di gestione e alla contabilità analitica poiché, all’interno dei costi industriali di produzione, mancano gli ammortamenti dei cespiti in leasing mentre vi sono i canoni di leasing che hanno, comunque, una componente di tipo finanziario (inoltre tra gli ammortamenti vi saranno anche quelli calcolati sui beni riscattati al termine del contratto di leasing.

Il valore di riscatto è sempre quasi simbolico e, quindi, questi ammortamenti potrebbero non essere del tutto corretti).

Da ultimo va valutato l’impatto che il metodo patrimoniale può avere su una grandezza che diventa sempre più importante ne confronti delle banche e dei finanziatori in generale: il rapporto tra l’indebitamento finanziario ed il margine operativo lordo o EBITDA.

Utilizzando l’attuale metodologia di contabilizzazione, al numeratore manca il valore dei debiti residui verso le società di leasing mentre, all’interno del denominatore, sono inclusi i costi per i canoni di leasing.

Se, invece, si utilizzasse più correttamente il metodo finanziario, il numeratore sarebbe completo ed anche il denominatore sarebbe depurato dei canoni di leasing (ammortamenti ed oneri finanziari non sono compresi all’interno dell’EBITDA).

E’ evidente che in caso di valutazione d’azienda e/o per ogni altro ambito che richieda il processo di normalizzazione del reddito sarà necessario, tra le altre cose, procedere all’applicazione del metodo finanziario ai contratti di locazione finanziaria.

 

13 settembre 2017

Riccardo Bigi