Leasing nautico: IVA non detraibile se è estraneo all’esercizio di impresa

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 26 ottobre 2019

In caso di leasing nautico, l’Iva addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo qualora il bene acquistato sia concretamente destinato all'esercizio dell'impresa e sia inerente a detto esercizio.
L’Iva non sarà dunque detraibile, e i costi non saranno deducibili, laddove risulti che la società, che ha posto in essere le operazioni di leasing, sia stata costituita per fini personali dei soci, senza svolgimento effettivo di alcuna attività imprenditoriale.
In tali casi, neppure si potrà del resto invocare che gli atti posti in essere siano qualificabili come atti preparatori all'esercizio dell'impresa, in concreto, mai esistita.
Vediamo i dettagli.

 

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25981 del 15/10/2019, ha risolto un contenzioso in tema di operazioni di leasing nautico e immobiliare, affermando considerazioni di interesse.

 

Il fatto: accertamento per leasing nautico estraneo all'esercizio di impresa

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Nel caso di specie, la società contribuente aveva ricevuto la notifica di un avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP 2004, con il quale l'Ufficio riprendeva a tassazione somme derivanti da operazioni di leasing nautico e immobiliare, che riteneva esser state poste in essere per finalità estranee all'esercizio di impresa, e, in particolare, per mere finalità personali dell’unico socio; ciò in forza delle risultanze dell'attività di controllo svolta e consistente sia nella richiesta di chiarimenti al legale rappresentante, sia nella disamina di documentazione della società.

Il legale rappresentante della società, in particolare, aveva reso dichiarazioni, secondo le quali la stessa società era stata costituita al solo scopo di ottenere il leasing di una imba