La Corte di cassazione, Sez. Tributaria, con l’ordinanza n. 13876/2025 del 25/05/2025, ha accolto il ricorso di una Società agricola a cui era stato negato il diritto al rimborso di un credito IVA di € 197.048,00 relativo ad “acquisti di beni strumentali”. Nel caso in questione, era stata eccepita l’illegittimità dell’atto di diniego per violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della Legge 724/1994, sia perché si trattava di una società agricola e quindi esclusa, per provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dall’ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo, e poi, perché, come previsto dall’art. 30, comma 4-bis, della legge 724/1994, la stessa si trovava in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi nella misura richiesta dalla normativa. Alla luce di questi fatti, per i giudici, la normativa sulle società non operative si rende applicabile solo in assenza di esercizio di attività imprenditoriale, ma non per il mero mancato conseguimento di un preteso livello di ricavi.
02 luglio 2025