Bonus locazioni per i giovani: ambito soggettivo
La misura agevolativa definita "bonus locazione giovani", contenuta nel novellato comma 1-ter dell’art. 16, comma 1-ter, D.P.R. 22/12/1986, n. 917, interessa i giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti [1], titolari di reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.493,71 euro, che risultano titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare o parte di essa, da destinare a propria residenza.
Circa l’individuazione del requisito anagrafico del conduttore si ritiene che la condizione dell’età sia soddisfatta qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.
Il testo normativo precisa che l’immobile condotto in locazione deve essere adibito a residenza, a differenza della normativa precedente che concedeva la detrazione se l’immobile oggetto di locazione fosse adibito ad abitazione principale.
In via interpretativa, ed in attesa di tempestivi chiarimenti ufficiali, la stampa specializzata [2] suppone che i beneficiari della normativa agevolativa dovranno necessariamente fissare la propria residenza anagrafica nell’immobile oggetto di locazione.
Analogamente alle istruzioni ministeriali [3] fornite in vigenza del precedente testo del comma 1-ter, art. 16, TUIR, si ipotizza che la sussistenza dei requisiti soggettivi (reddituali e di residenza) vadano verificati nel primo anno di applicazione della detrazione e monitorati nei tre