Valenza probatoria della documentazione extracontabile: anche il POST-IT è sufficiente

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 7 gennaio 2019

In tema di accertamento delle imposte sui redditi è consentito procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulti dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile, costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore. La documentazione extracontabile, compreso un semplice post it, non può quindi essere ritenuta di per sé probatoriamente irrilevante dal giudice, salvo che la comparazione della stessa con gli ulteriori dati acquisiti, compresa la contabilità ufficiale, conduca a tale conclusione

In tema di accertamento delle imposte sui redditi è consentito procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulti dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile, costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore. La documentazione extracontabile, compreso un semplice post it, non può quindi essere ritenuta di per sé probatoriamente irrilevante dal giudice, salvo che la comparazione della stessa con gli ulteriori dati acquisiti, compresa la contabilità ufficiale, conduca a tale conclusione.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 29546 del 16/11/2018, ha chiarito qual è il valore probatorio della documentazione extracontabile.

Nel caso di specie, la società contribuente impugnava due avvisi di accertamento, che si fondavano, in particolare, su quanto emerso nel corso di una verifica parziale nei confronti di altra società, sua cliente, la quale risultava aver acquistato dalla ricorrente confezioni regalo, contenenti alimenti e bevande, destinate ad essere utilizzate quali omaggi a clienti e fornitori.

Nel corso della verifica, tuttavia, era stata rinvenuta una fattura del Salumificio Min... alla quale era annesso un foglietto manoscritto (del tipo post-it), recante prezzi delle confezioni tutti superiori a quelli fatturati, ad eccezione di quelli relativi alla confezione denominata di "tipo A".

Il fatto che tali importi trascritti sul foglietto fossero i prezzi effettivi di acquisto delle confezioni regalo era inoltre confermato anche dalla procuratrice della società cliente.

Contro tale tesi la ricorrente eccepiva la non riferibilità a sé del documento, trattandosi di atto extracontabile, pera