Può un liquidatore essere chiamato a rispondere dei debiti fiscali della società estinta senza un’accusa chiara e motivata? Una recente pronuncia ribadisce che l’ingiunzione fiscale, per essere valida, deve indicare in modo preciso condotta, prove e nesso causale, altrimenti l’atto è nullo. Ecco cosa cambia nella tutela e negli oneri di chi liquida un’impresa.
Liquidatore e responsabilità per imposte societarie: serve un atto motivato
La responsabilità personale dei liquidatori deve essere accertata con un atto motivato notificato al soggetto, affinché possa esercitare il diritto di difesa.
L’ingiunzione che si limiti a richiamare in modo indifferenziato norme tributarie senza esplicitare, in modo circostanziato, la condotta che integra la responsabilità ed il quadro probatorio è inesistente o annullabile per difetto di motivazione. Sono questi i principi espressi da una recente Ordinanza di Cassazione
Il caso: mancato pagamento IMU da parte del liquidatore
L’ente comunale notificava ad una società in stato di scioglimento distinti avvisi di accertamento contestando il mancato pagamento dell’IMU.
Dopo qualche mese il liquidatore presentava il bilancio finale di liquidazione approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci e richiedeva la cancellazione dal Registro delle imprese; ciò determinava l’ estinzione giuridica dell’ente.
Oltre un anno dopo la cancellazione il Comune emetteva, ai sensi dell’art. 2495 codice civile dell’art. 36. D.P.R. 29.09.1973, n. 602, ingiunzione di pagamento per euro 193.354,84 nei confronti del liquidatore, dell’ex amministratore e dei soci, in qualità di coobbligati.
Il provvedimento esattivo, oltre a richiamare le norme di riferimento e gli avvisi di accertamento sottesi con i relativi importi, evidenziava l’oggetto del debito tributario, i nominativi dei debitori e la loro qualità rivestita all’interno della società, senza tuttavia chiarire i motivi su cui fondavano gli addebiti.
I destinatari degli atti impositivi proponevano ricorso innanzi i Giudici tributari di primo grado eccependo, – oltre all’omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti di responsabilità anche l’inapplicabilità dell’art. 36, D.P.R. n. 602/73, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014, alle imposte patrimoniali locali (ICI ed IMU) – la nullità della notifica di un autonomo atto di accertamento nei loro confronti.
La CTP rigettava il ricorso ritenendo, tra l’altro, “automatico” il passaggio di responsabilità dal soggetto estinto agli organi societari.
I ricorrenti impugnavano la pronuncia innanzi la Corte di merito regionale che:
- accoglieva le doglianze di dell’ex amministratore e dei soci escludendo la loro responsabilità;
- rigettava l’