L’accertamento può essere annullato se, in sede di verifica, si oppone il segreto professionale alla Guardia di Finanza che esamina e raccoglie elementi per contestare la contabilità parallela al professionista; non è sufficiente, in questi casi, una generica autorizzazione della Procura ma è necessaria una motivazione ad hoc per esaminare la documentazione recuperata.
Accertamento IVA e segreto professionale: accesso illegittimo senza autorizzazione specifica
La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza, ha fornito un interessante principio: l’accertamento IVA (lo stesso concetto è però applicabile ai redditi) a carico di un professionista, nel caso in esame si trattava di un avvocato, per presunti incassi “in nero” può essere dichiarato illegittimo se lo stesso, in sede di verifica da parte della Guardia di Finanza, oppone il segreto professionale sui documenti trovati in studio.
Vediamo, pertanto, di analizzare l’interessante ordinanza che può avere importanti ripercussioni anche per la professione dei commercialisti.
Accertamento fiscale nei confronti di un avvocato: il ruolo del segreto professionale
La contestazione dell’Agenzia delle Entrate e l’origine dell’accertamento
L’Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti di un avvocato un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata, contestando l’omessa fatturazione o in alcuni casi la sotto-fatturazione delle prestazioni professionali rese in quell’anno e operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA.
L’accertamento era la conseguenza di un accesso eseguito da militari presso lo studio del professionista, nel corso del quale erano stati rinvenuti documenti, fra cui, in particolare, un block notes contenente l’indicazione dei nominativi dei clienti e dei compensi da questi corrisposti, asseritamente integranti una vera e propria contabilità parallela.
Il professionista impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che lo respingeva; la decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale che respingeva l’appello.
I giudici tributari regionali osservavano che, sebbe