L’assegnazione dell’auto aziendale ad un dipendente per l’utilizzo promiscuo (fini personali e aziendali) genera in capo al dipendente un fringe benefit tassato ai fini fiscali e previdenziali e calcolato in modo forfettario.
In capo all’impresa il costo di acquisto dell’autovettura e tutti i costi ad essa inerenti sono deducibili nel limite del 70% senza alcun tetto massimo.
Ma vediamo la normativa nel dettaglio, anche attraverso alcuni esempi pratici.
Fringe benefit del dipendente per auto aziendale in uso promiscuo
L’uso promiscuo del veicolo aziendale per finalità personali ed aziendali origina un cosiddetto fringe benefit, vale a dire una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente/amministratore che ne beneficia.
In base a quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.
Fringe benefit Imponibile = 30% (costo km. tabella ACI X 15.000 km) – importo trattenuto al dipendente
Si tratta, come chiarito dal Ministero delle Finanze, con Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, paragrafo 2.3.2.1, di una determinazione del tutto forfetaria dell’importo da assoggettare a tassazione, che prescinde:
- da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo;
- dalla percorrenza chilometrica reale effettuata dal dipendente.
Risulta inoltre del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dato che ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, va comunque fatto riferimento al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle.
Soglia minima rilevante
In generale i compensi in natura (tra i quali, appunto, quello derivante dall’uso promiscuo di un veicolo aziendale) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo d’imposta considerato, ad euro 258,23. In caso di superamento del predetto limite va assoggettato a tassazione l’intero importo del fringe benefit.
Nella verifica del superamento del limite di euro 258,23 va tenuto conto del valore di tutti i beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nel periodo di imposta, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro.
Tariffe Aci
Le tabelle cui fare riferimento sono quelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia entro il 30 novembre di ciascun anno e da questo comunicate al Ministero dell’Economia che provvede alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto dal periodo di imposta successivo.
Percorrenza annua convenzionale e ragguaglio a giorni
La percorrenza convenzionale è stabilita dal legislatore su base annua; l’importo da assoggettare a tassazione deve essere rapportato al periodo dell’anno durante il quale il dipendente utilizza in modo promiscuo il veicolo.
A questo fine va considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Esempio: utilizzo per l’intero anno
Si consideri il caso di un lavoratore dipendente al quale viene concessa un’auto sia per uso aziendale sia per uso personale con