Una recente sentenza della CGT di Lecce ci permette di fare il punto sulla gestione del regime del margine nel commercio di auto usate: quali sono i comportamenti corretti che devono tenere gli operatori del settore?
Il caso: recupero dell’IVA su commercio di auto usate in regime del margine
Con la sentenza n. 1326/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce ha accolto il ricorso proposto da un operatore del commercio di auto usate, annullando un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate relativo all’anno d’imposta 2018, che recuperava IVA per oltre 52.000 euro a seguito del disconoscimento dell’applicazione del regime speciale del margine di cui all’art. 36 del D.L. 41/1995.
Secondo l’Ufficio, gli acquisti effettuati dal contribuente presso un fornitore tedesco dovevano essere qualificati come acquisti intracomunitari, da assoggettare a IVA ordinaria. Di conseguenza, le successive cessioni in Italia avrebbero dovuto essere anch’esse soggette al regime ordinario. Il contribuente, invece, aveva applicato il regime del margine, ritenendo che il fornitore estero avesse già applicato a sua volta lo stesso regime, e che quindi sussistessero i presupposti normativi per estendere il regime speciale anche in Italia.
Il regime del margine: finalità e presupposti
Il regime del margine rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria dell’IVA ed è applicabile – a determinate condizioni – ai rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione. La ratio del regime è evitare la doppia imposizione dell’IVA su beni per i quali l’imposta è già stata assolta in fase precedente e non è stata detratta.
La disciplina nazionale di riferimento è contenuta nell’art. 36 del D.L. n. 41/1995, che recepisce la normativa europea di cui alla Direttiva 2006/112/CE (artt. 311-343). Il regime può essere applicato qualora:
- il bene sia usato e acquistato da soggetto che non ha detratto l’IVA;
- il fornitore abbia applicato il regime del margine;
- la fattura riporti espressamente la non detraibilità dell’IVA.
Nel caso di acquisti in ambito intracomunitario, la verifica del rispetto di tali condizioni si complica, soprattutto quando il venditore estero è un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro.
Gli orientamenti giurisprudenziali rilevanti
La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa sul punto, affermando che l’onere della prova per la legittima applicazione del regime del margine incombe sul cessionario, in quanto trattasi di regime derogatorio. In particolare, la Cassazione ha stabilito che:
- il cessionario italiano ha l’obbligo di verificare se il venditore estero abbia applicato legittimamente il regime del margine;
- l’onere di diligenza dell’acquirente è direttamente proporzionale alla sua qualifica di operatore professionale;
- la semplice presenza di annotazioni in fattura non è sufficiente, se non accompagnata da una verifica sostanziale della legittimità del regime applicato (Cass. n. 15026/2013; n. 15219/2012; n. 32402/2018).
Tuttavia, la giurisprudenza di merito non è sempre univoca: alcune pronunce hanno escluso la responsabilità del cessionario qualora l’applicazione del regime da parte del fornitore estero fosse formalmente corretta (CTP Udine 246/2005, CTR Campobasso 123/2002).
La decisione della CGT di Lecce: motivazioni e rilievi
Nel caso esaminato, il contribuente ha dimostrato di avere agito in buona fede e con diligenza:
- ha acquisito auto da un soggetto estero che ha indicato in fattura l’applicazione del regime del margine;
- ha prodotto una perizia tecnica che confermava, caso per caso, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime;
- ha presentato la documentazione completa anche in sede di contraddittorio.
La CGT di Lecce ha valorizzato tali elementi, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse fornito sufficienti elementi oggettivi per disconoscere il regime speciale, né avesse svolto un adeguato approfondimento istruttorio.
In particolare, la sentenza richiama gli obblighi motivazionali sanciti dall’art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e sottolinea che la prova della violazione non può essere presunta, ma deve poggiare su circostanze concrete e documentate.
Implicazioni operative e consigli per gli operatori di auto usate
La decisione della Corte di Lecce, pur inserendosi in un quadro giurisprudenziale articolato, fornisce un orientamento utile agli operatori nel settore del commercio di auto usate:
- Verifica preliminare: prima dell’applicazione del regime del margine, è necessario verificare la legittimità della sua applicazione da parte del cedente estero;
- Documentazione completa: è opportuno conservare copia della fattura estera con indicazione del regime del margine, eventuali timbri delle autorità fiscali estere, libretti di circolazione, visure, eventuali dichiarazioni del venditore;
- Perizia tecnica: una perizia giurata o asseverata, come nel caso concreto, può costituire un valido elemento probatorio in sede di contraddittorio o contenzioso;
- Attenzione alla buona fede: la dimostrazione della buona fede operativa è cruciale per contrastare eventuali pretese fiscali.
Conclusioni
La sentenza n. 1326/2025 costituisce un importante precedente in materia di IVA e regime del margine, confermando che, in presenza di comportamenti diligenti e documentazione idonea, l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere il regime speciale in assenza di evidenze concrete di abuso o frode.
Sebbene il regime del margine sia soggetto a verifiche rigorose, gli operatori corretti e ben organizzati hanno gli strumenti per difendersi efficacemente. È auspicabile, tuttavia, un intervento normativo o interpretativo che chiarisca in modo univoco le condizioni di applicabilità del regime alle operazioni intracomunitarie, al fine di ridurre il contenzioso e garantire certezza del diritto.
NdR: vedi anche: Cessioni di auto usate e calcolo dell’IVA dovuta
Venerdì 18 Luglio 2025
Roberto Pasquini – Maurizio Villani