La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 17576/2025 attesta il perimetro della responsabilità solidale del legale rappresentante delle ASD per violazioni fiscali anche precedenti alla loro carica. L’articolo 38 c.c. stabilisce che le obbligazioni assunte da associazioni non riconosciute, tra cui le ASD, ricadono in solido su chi ha agito in nome e per conto dell’ente. Recente giurisprudenza contempla obblighi tributari da parte del rappresentante legale, anche per annualità non direttamente gestite. In breve, secondo i giudici, nel caso di rappresentante entrante, egli è tenuto a verificare e correggere eventuali omissioni pregresse, non potendosi limitare a invocare l’estraneità ai fatti.
18 luglio 2025