L’uso promiscuo di veicoli aziendali da parte dei dipendenti è oggetto di nuove regole fiscali che modificano il calcolo del fringe benefit. Cambiano le percentuali, entrano in gioco criteri ambientali e si affianca una disciplina transitoria. Un tema tecnico, ma con impatti concreti su buste paga e bilanci aziendali. Approfondiamo…
Fringe benefit e veicoli aziendali: nuove regole dal 2025
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si preoccupa di definire le modalità di tassazione dei beni e servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti, a titolo di retribuzione in natura o fringe benefits.
Se, con riferimento ai compensi in denaro la loro quantificazione in termini numerici, necessaria per il calcolo di contributi e imposte, non presenta particolari problemi, lo stesso non può dirsi per l’individuazione del controvalore dei fringe benefits.
Sul punto il TUIR distingue la retribuzione in natura in tre gruppi:
- Fringe benefits non tassati e non soggetti a contribuzione (è il caso dei cosiddetti “beni e servizi di modico valore”, di cui all’articolo 51, comma 3);
- Fringe benefits tassati secondo un controvalore numerico convenzionalmente fissato dal TUIR (un esempio sono i prestiti aziendali);
- Fringe benefits tassati assumendo a riferimento il loro valore normale, ai sensi del comma 3 del citato articolo 51 del TUIR.
Appartengono al secondo gruppo le ipotesi di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per un utilizzo privato e professionale, di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR.
Sul punto si segnala la riforma introdotta con Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Manovra 2025) e le successive modifiche disposte con Decreto – legge 28 febbraio 2025, n