Modello EAS degli Enti non commerciali in scadenza al 31 marzo 2017: la pratica

per il mondo del terzo settore sta arrivando una delle scadenze più impegnative dell’anno, quella relativa ai modelli EAS (data 31 marzo): in questo articolo proponiamo un riassunto della normativa, ricordiamo i tanti casi di esenzione ed esemplifichiamo i casi in cui è necessario inviare i dati relativi al 2016

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Entro il prossimo 31 marzo 2017 gli Enti non commerciali devono, in via generale, provvedere ad inviare il modello EAS per le variazioni intervenute nel 2016.

Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 e nell’art. 4, cc. 4 e 6, del DPR 633/1972, hanno infatti l’obbligo di comunicare telematicamente (attraverso un intermediario abilitato) il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate coi dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Nota: la presentazione del Modello EAS, introdotta dal DL n. 185/2008, subordina la concessione agli Enti dei benefici fiscali ovvero la detassazione IRES e IVA delle quote o dei contributi incassati.

Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit (con alcune eccezioni) e interessa qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che richieda agli associati la quota associativa e/ o ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo.

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I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Sono obbligati alla presentazione del modello EA, come disposto dalla CM n. 12/2009, gli enti associativi di natura privata (con o senza personalità giuridica )che svolgono anche la sola attività istituzionale (ricevendo quote associative o contributi dai loro soci) ovvero una attività commerciale al fine di avvalersi delle agevolazioni tributarie.

I soggetti obbligati sono pertanto i seguenti:

a) associazioni sportive dilettantistiche;

b) associazioni politiche e religiose;

c) associazioni sindacali e di promozione sociale;

d) società sportive dilettantistiche ex art. 90 L. 289/2002 (Srl o cooperative, senza fine di lucro;

e) associazioni di categoria e di formazione extrascolastica ;

f) associazioni pro loco, associazioni culturali e assistenziali;

g) organizzazioni di volontariato ed altri enti .

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LE ASD E IL MODELLO EAS

Con le circolari n. 12/2009 e n. 45/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:

1) l’onere dell’invio del modello, seppure in forma ridotta, grava sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’art. 148 del Tuir;

Nota: è obbligato alla presentazione del modello EAS anche chi richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature…) ovvero svolga attività decommercializzate (in pratica quelle verso corrispettivi specifici o quote aggiuntive nei confronti dei soli soci).

2) il modello va inviato (sempre in forma semplificata) anche dalle Asd e dalle omologhe società che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi…);

3) il modello non va inviato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che incassano unicamente quote sociali.

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LE CONSEGUENZE AL MANCATO INVIO DEL MODELLO EAS

Come già sottolineato gli enti associativi che non provvedono ad inviare il Modello EAS non possono più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi e l’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 12/2009 e n. 45/2009, a tale proposito ha chiarito quanto segue: “Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all’onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

Svolgere pertanto la sola attività di incasso delle quote sociali e la vendita di beni e servizi ai soci in mancanza dell’invio del modello EAS attribuisce all’ente in oggetto la “natura commerciale“ con la conseguenza dell’assoggettamento al pagamento delle imposte e a tutti gli adempimenti contabili connessi.

L’Agenzia delle entrate, con un Question time del 30-09-2016 in risposta all’interrogazione n. 5-09617, ha chiarito che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio e la presentazione oltre i termini fissati non preclude definitivamente all’ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, ma esclude l’applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso (se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa l’associazione può applicare il regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello restandone escluse quelle compiute antecedentemente).

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LA PROCEDURA DELLA REMISSIONE IN BONIS

In ogni caso, l’ente associativo che non abbia presentato il modello nei termini previsti può fruire fin dalla data di costituzione dei benefici fiscali ad essi riservati, se inoltra il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e provveda contestualmente al versamento di apposita sanzione (pari a 258 euro).

Nel sito dell’Agenzia delle Entrate viene infatti specificato che in caso di omesso o tardivo invio del modello EAS si può ricorrere (in mancanza di verifiche /ispezioni già iniziate) all’istituto della remissione in bonis di cui al Decreto Legge n. 16-2012.

Pertanto in caso di omesso invio del modello al 31 marzo 2017, ai fini della regolarizzazione della posizione, occorre provvedere all’invio del Modello EAS entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile ovvero 30 settembre 2017) e versare la sanzione di euro 258 tramite modello F24 codice tributo 8114 (l’importo non può essere compensato con altri crediti ).

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LA COMPILAZIONE PRATICA DEL MODELLO EAS

Il modello EAS deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni mentre, per i soggetti appena costituiti, il modello deve essere presentato entro 60 giorni (anche nel caso in cui l’Ente perda i requisiti agevolativi previsti dalla normativa deve provvedere alla relativa comunicazione all’Agenzia nel termine di 60 giorni dall’evento indicando la data dalla quale ha effetto la decadenza).

Nota: gli enti associativi i cui dati rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un’Amministrazione pubblica (enti iscritti in un pubblico registro) possono procedere alla compilazione del modello secondo modalità semplificate: per tali soggetti è sufficiente fornire solo le informazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 25 e 26 del modello.

Rientrano in tale elenco i seguenti Enti: Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, se tenute alla presentazione del modello in quanto svolgono attività commerciale; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000; Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/91; Associazioni che hanno ottenuto la personalità giuridica iscritte nel registro tenuto dalla Prefettura/Regione/Provincia autonoma ai sensi del DPR n. 361/2000; Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno come enti che svolgono preminente attività di religione e di culto o con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; Movimenti e partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/97 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle elezioni del Parlamento nazionale o europeo; Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL ovvero le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale e gli enti bilaterali costituiti dalle citate associazioni ed istituti di patronato che svolgono in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime, ai sensi dell’art. 18, c. 2, Legge n. 152/2001; Associazioni riconosciute per lo svolgimento/promozione della ricerca scientifica individuate con apposito DPCM, destinatarie delle disposizioni di cui all’art. 14, DL n. 35/2005; Associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa; Anci con le articolazioni territoriali.

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LE VARIAZIONI CHE NON DANNO ORIGINE ALL’OBBLIGO DELL’INVIO DEL MODELLO EAS

L’obbligo di presentazione del Modello non sussiste se nella sezione del rappresentante legale (prevista nel modello) si sono verificate le variazioni contraddistinte dai punti: 20-21-23-24-30-31-33.

Nota: si tratta di variazioni inerenti per esempio gli importi derivanti da attività di sponsorizzazione, il numero degli associati, gli importi delle erogazioni liberali e dei contributi ricevuti, le variazioni dell’ammontare delle entrate dell’Ente.

Anche le variazioni già oggetto di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso i modelli AA5/6 e AA7/10 (variazione sede, denominazione,tipologia di ente, Rappresentante legale) escludono dall’obbligo dell’invio di un nuovo Modello EAS (risoluzione n. 125/E/2010).

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SOGGETTI ESCLUSI DALL’INVIO DEL MODELLO EAS

Sono esonerate da tale obbligo:

1) le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle attività marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995 (trattasi ad esempio di attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili ;

2) le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91 (la circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello);

3) le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell’iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale;

4) le associazioni Onlus di opzione, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l’iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell’istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;

5) le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87;

6) sono esentate dall’adempimento per mancanza del requisito soggettivo le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi commerciali.

Nota bene: ricordiamo che le parrocchie non hanno natura associativa e, quindi, non sono tenute ad inviare il Modello EAS.

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CASISTICHE PARTICOLARI DI VARIAZIONI CHE PREVEDONO L’INVIO DI UN NUOVO MODELLO EAS

Si ritiene utile fornire un piccolo elenco delle situazioni pratiche che si possono incontrare nella pratica quotidiana che possono incidere sull’obbligo di provvedere all’invio di un nuovo modello EAS :

a) locazione dei locali in cui si esercita l’attività: se nel modello precedente non era indicata tale opzione, che poi si è verificata nell’anno 2016, occorre provvedere all’invio di un nuovo modello;

b) assunzione di un amministratore come dipendente: anche tale casistica, se variata rispetto al modello precedente, rende necessario l’invio del modello;

c) utilizzo personale dipendente: anche tale casistica, se variata rispetto al modello precedente, rende necessario l’invio del modello;

d) associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione: ne nel periodo 2016 l’Ente percepisce proventi da attività di sponsorizzazione occorre presentare il modello;

e) associazione che nel modello EAS precedente ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario occasionale: se nel 2016 l’Ente percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione abituale occorre ripresentare il modello.

f) associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi: se nell’esercizio successivo organizza una manifestazione deve ripresentare il modello;

g) ente che ha ampliato nel corso del 2016 le finalità istituzionali contenute nello statuto: in presenza di tale modifica occorre presentare entro il 31/03/2017 un nuovo Modello EAS.

22 marzo 2017

Celeste Vivenzi