Il via libera definitivo alla riforma del terzo settore: la sorte delle ex Onlus

Dal 2026 le Onlus lasceranno definitivamente spazio agli Enti del Terzo Settore. Una trasformazione che porta con sé nuove opportunità ma anche dubbi sul regime fiscale transitorio e sui tempi di iscrizione al RUNTS. Chi non si adegua rischia conseguenze rilevanti sul patrimonio e sulle agevolazioni. Attenzione alla scadenza del 31 marzo 2026!

Ex Onlus: via libera alla trasformazione in ETS e cancellazione definitiva

riforma terzo settore onlusCon il via libera della Commissione europea, che ha definitivamente concesso il benestare alle disposizioni non ancora in vigore di cui al Codice del terzo settore (D.Lgs n. 117/2017), ne consegue anche la cancellazione definitiva del regime delle Onlus.

La riforma troverà integrale applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Le Onlus avranno a disposizione fino al 31 marzo prossimo per iscriversi nel RUNTS nella diversa forma di ETS. Dall’inizio del prossimo anno risulterà così abrogato il D.Lgs n. 460/1997 e l’art. 150 del TUIR. L’abrogazione è prevista dall’art. 102, comma 2 del citato D.Lgs n. 2017/2017.

 

Ex Onlus: quali opzioni?

Le ex ONLUS avranno tempo, come detto, fino al 31 marzo prossimo per iscriversi al RUNTS, ma si pone il problema di comprendere quale sia il regime fiscale nel periodo “transitorio” di tre mesi (dal 1° gennaio al 31 marzo 2026) laddove all’inizio dell’anno non sia stato ancora perfezionata l’iscrizione nel predetto registro.

L’art. 104 del Codice del terzo settore subordina la possibilità di applicare i regimi fiscali agevolativi introdotti dal Titolo X all’assunzione della qualifica di ETS. Tale qualifica richiede obbligatoriamente non solo la presenza di alcuni requisiti sostanziali, ma anche l’iscrizione al RUNTS.

Pertanto, come detto, si pone il problema di individuare quale disciplina sia applicabile alle Onlus che alla data del 1° gennaio 2026 non abbiano ancora perfezionato l’iscrizione nel predetto registro. Sussiste quindi il concreto rischio che gli enti in tale situazione non possano né beneficiare del previgente regime previsto per le Onlus, né della nuova fiscalità di favore applicabile agli ETS, ciò in quanto mancanti della relativa qualifica.

A ben vedere, però, il problema dovrebbe essere superato secondo quanto previsto dall’art. 34 del DM n. 106/2020 istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore. La disposizione citata prevede che una Onlus formalmente iscritta nel predetto Registro in un momento successivo al 1° gennaio 2026 otterrà la qualifica di ETS sin dall’inizio del periodo d’imposta, quindi sin dall’inizio dell’anno 2026. In buona sostanza si verificherà un effetto retroattivo sia dal punto di vista civilistico, ma anche ai fini fiscali.

Anche se il problema in esame sembra essere definitivamente superato sono attesi i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate relativamente al regime transitorio, cioè in relazione al passaggio dalla qualifica di Onlus a quella di ETS. Ne conseguirà, con decorrenza dal 1° aprile 2026, la definitiva cancellazione dell’anagrafe delle Onlus.

 

Attenzione a non posticipare la domanda!

Deve poi considerarsi che, una volta effettuata la domanda di iscrizione al RUNTS, gli uffici preposti esercitano un’attività di controllo sui contenuti dello Statuto. L’iscrizione non è quindi immediata rispetto alla presentazione della domanda. Per tale ragione sarebbe opportuno che la presentazione della domanda avvenga entro la fine dell’anno 2025 in modo da ottenere l’effettiva iscrizione nel Registro entro il termine del corrente anno o al più tardi ben in anticipo rispetto alla scadenza ultima del 31 marzo 2026.

Infatti, ove entro la predetta data la ex Onlus non fosse iscritta nel nuovo registro scatterà l’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente relativamente alla parte che si è incrementata rispetto al momento in cui l’ente medesimo si è iscritto nell’anagrafe delle Onlus.

 

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Nicola Forte

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