L’IVA si pagherà solo quando incassata: guida pratica nuovi adempimenti contabili da osservare per la fatturazione “differita”
Pagamento dell’Iva al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo
Premessa
L’art. 7 del D.L. n. 185/2008 ha introdotto a titolo sperimentale, per il periodo 2009 – 2011, la possibilità di versare l’Iva al momento dell’incasso delle fatture ed esercitare il diritto alla detrazione del tributo assolto sugli acquisti al momento del pagamento.
L’applicazione e, quindi, l’entrata in vigore delle disposizioni viene però subordinata all’autorizzazione comunitaria.
E’ stato osservato in Dottrina come ciò possa risultare superflua giacché l’art. 66 della Direttiva 2006/112/Ce consente agli Stati membri di collegare l’esigibilità del pagamento, senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva (sarà, comunque, necessario attendere le disposizioni attuative dell’art. 7, a tal fine si veda in seguito).
Nuova disciplina
Durante la conversione, a seguito di apposito emendamento approvato, la neo misura sarà a regime e non più limitata per il suddetto periodo triennale.
Viene, quindi, introdotto a regime, e non più in via transitoria (triennio 2009-2011), l’applicazione del regime di IVA a esigibilità differita (criterio di cassa in luogo di quello della competenza).
In pratica è stato generalizzato, sia pure con alcune differenze, il meccanismo dell’esigibilità differita previsto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli altri Enti pubblici. Indipendentemente dal soggetto destinatario della prestazione l‘esigibilità dell’imposta è stata differita fino al momento del pagamento.
In base a tale meccanismo le fatture devono essere emesse e registrate nei termini ordinari, invece il tributo deve essere contabilizzato a debito solo nel momento in cui avviene l’incasso del corrispettivo (in caso di bonifico bancario fa fede la data valuta dell’accredito, per cui sarà necessario consultare in tempo i propri e/c bancari).
Analogamente le operazioni concorrono immediatamente alla formazione del volume d’affari di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, invece, l’eventuale versamento dell’imposta avviene nel momento di incasso della prestazione.
Il differimento riguarda, analogamente, anche le operazioni di acquisto. Pertanto il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti può essere esercitato, per effetto del differimento, al momento del pagamento delle fatture.
Diversamente dall’esigibilità differita per le prestazioni effettuate nei confronti dello Stato o altri Enti pubblici, il tributo diviene comunque esigibile, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.
Tuttavia se l’acquirente o il committente viene assoggettato a fallimento prima del pagamento, o è assoggettato a procedure esecutive, l’esigibilità può essere sospesa anche oltre il termine di un anno.
Per poter fruire del “nuovo meccanismo” dell’Iva per cassa il contribuente deve indicare espressamente in fattura che si tratta di un’ “operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972”.
Altrimenti, cioè in caso di mancata indicazione, si applicano le regole ordinarie.
Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze verrà stabilito il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti sono applicabili le predette novità, nonché, come anticipato sopra, ogni altra relativa disposizione attuativa.
Il nuovo meccanismo di calcolo dell’Iva sarà ad es. il seguente:
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Iva a debito relativa a fatture emesse incassate (ed Iva di fatture emesse ad esigibilità differita ma poi incassate) |
1.000,00 |
+ |
Iva a debito relativa a fatture emesse non incassate dopo il decorso di un anno |
2.000,00 |
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Totale Iva a debito |
3.000,00 |
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Iva a credito relativa a fatture di acquisto pagate |
500,00 |
+ |
Iva a credito relativa a fatture di acquisto non pagate dopo il decorso di un anno |
300,00 |
|
Totale Iva a credito |
800,00 |
= |
Totale Iva da pagare (3.000,00 – 800,00) |
2.200,00 |
Infine, da evidenziare come il commento del servizio studi della Camera dei deputati abbia evidenziato che: “La norma estende l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di esercenti attività di impresa, arte o professione.
Sono, pertanto, escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori, per le quali la mancanza di una documentazione dalla quale emergano dati del cliente farebbe nascere notevoli incertezze applicative”.
Considerazioni
Il nuovo sistema, introdotto a regime a causa della crisi economica appunto dal cd. decreto anticrisi, ha il pregio di introdurre nel panorama fiscale italiano una situazione di equità nei confronti dei soggetti ad Iva, per la circostanza che l’imposta addebita al cliente e risultante dalla fattura emessa deve versata all’erario solo se effettivamente incassata.
Infatti, usualmente, taluni soggetti usano emettere la fattura al fine di sollecitarne il pagamento, che in taluni casi (anche clienti privati, non necessariamente enti pubblici), di contro, possono saldarla con notevole ritardo.
Mentre, chi riceve la fattura, pur non pagandola si poteva detrarre l’Iva.
Adesso, dopo decenni, finalmente, è stata ripristinata una situazione più consona alle esigenze di cassa delle aziende e professionisti, che prima potevano utilizzare l’emissione della fattura con IVA ad esigibilità differita solo se il cliente sia un ente pubblico o soggetti assimilati (art. 6 del DPR n. 633/72).
L’aspetto negativo dovuto all’introduzione della nuova disciplina, come osservato da più parti, è quello che dal lato contabile, inevitabilmente aumenteranno gli adempimenti contabili connessi.
Di ausilio in queste circostanza risultano i vari software contabili della House, che evitano duplicazioni e doppie registrazioni.
Tuttavia, per esperienza sulla base dell’Iva ed esigibilità differita con gli enti pubblici, è consigliabile, utilizzare anche delle schede (anche in formato excel o word) da aggiornare, per singolo movimento, al fine poi di controllare i saldi con quelli risultanti dalla contabilità e, quindi avere un maggiore riscontro.
Da considerare anche, che in atto i software sono predisposti per adempiere alla disciplina dell’Iva differita ma non prevedono che decorso un anno dall’emissione della fattura, anche se non incassata, l’Iva deve, comunque, essere versata, per cui a tal fine risulta fondamentale la contabilità parallela “manuale”, per non dimenticare a versare l’imposta di una data fattura.
Per il calcolo del volume di affari annuale, supplisce anche le istruzioni alla dichiarazione annuale Iva, la quale prevede dei righi specifici, da utilizzare a tal fine, ove in sostanza, l’imponibile delle fatture emesse nel periodo di imposta con Iva ad esigibilità differita, anche se non incassate, concorre, comunque a formare il volume d’affari.
Di contro, ad es. nell’anno successivo, l’imponibile delle medesime fatture incassate non deve più concorrere a formare il citato volume di affari.
Infatti, lo schema contenuto nella dichiarazione Iva annuale prevede proprio tali operazioni algebriche che consentono di determinare correttamente il volume di affari.
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Indicazione in fattura
Per poter usufruire del “nuovo meccanismo” dell’Iva per cassa il contribuente deve indicare espressamente in fattura che si tratta di “operazione con imposta ad esigibilità differita”, altrimenti (in caso di mancata indicazione), si applicano le regole ordinarie. |
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Caratteristiche del neo regime Iva ad esigibilità differita:
- Le fatture devono essere emesse e registrate nei termini ordinari; - L’Iva deve essere contabilizzata a debito solo nel momento in cui avviene l’incasso del corrispettivo, ovvero decorso un anno; - le operazioni attive concorrono immediatamente alla formazione del volume d’affari di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, il versamento dell’imposta avviene nel momento dell’ incasso della fattura emessa; - il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti può essere esercitato, per effetto del differimento, al momento del pagamento delle fatture, ovvero decorso un anno. |
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Esclusioni
Il neo sistema di calcolo Iva (al momento del pagamento) non interessa: - Le operazioni effettuate dai contribuenti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione del tributo quali, ad esempio, il regime dell’agricoltura, delle agenzie di viaggio, del margine; - per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge. Infine, si attende ancora l’emanazione di in Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che dovrà stabilere il volume d’affari dei contribuenti che potranno applicare tale neo calcolo dell’Iva basato sostanzialmente sul principio di cassa. |
Il quadro VE della dichiarazione annuale Iva 2009
Stralcio….
RIGO |
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VE36 |
(+) Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi |
,00 |
VE37 |
(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2008 |
,00 |
VE40 |
Volume di affari |
,00 |
A cura di Vincenzo D’Andò