L’ipoteca alla luce dell’art. 6 legge 212/2000, lo Statuto del contribuente…

di Roberto Pasquini

Pubblicato il 29 ottobre 2008

         L’art. 6 dello Statuto del Contribuente obbliga la P.A. a mettere a conoscenza il contribuente degli atti allo stesso destinati, e l’ultimo comma sanziona di nullità gli atti in violazione (anche) della disposizione predetta.

         L’art. 17 della legge estende poi tutte le precedenti disposizioni a tutti gli atti e provvedimenti del concessionario (oggi, agente della riscossione).

         Anche se l’art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 non prevede alcun obbligo di comunicare al contribuente la adozione della misura, è comunque indubbio che l’agente della riscossione resta comunque soggetto alle disposizioni della legge n. 212 del 2000.

 

         Deriva che anche l’ipoteca debba essere obbligatoriamente comunicata al ricorrente nel rispetto del principio di conoscenza e di informazione sancito dal citato art. 6, al fine di non incorrere nella sanzione di nullità prevista dall’ultimo comma della norma.

         Ma ciò che maggiormente interesse è che lo stesso art. 6 impone altresì, a pena di nullità, che tutti gli atti (anche) dell’agente della riscossione debbano essere motivati, cioè riportare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le ragioni dell'amministrazione (e dell’agente della riscossione).

         Detta previsione influisce chiaramente sulla forma dell’atto (provvedimentale), imponendo la “forma scritta” come elemento essenziale, essendo solamente questa a poter comprendere ed esplicitare il requisito motivazionale.

 

         La previsione di nullità di cui all’ultimo comma, poi, attribuisce alla forma la natura di elemento costitutivo.

         Come tale, l’atto provvedimentale dell’agente della riscossione è soggetto alla struttura formale composta da  a) intestazione; b) preambolo; c) motivazione; d) dispositivo; e) luogo; f) data; g) sottoscrizione.

         E’ ancora da dire che l’atto amministrativo di natura provvedimentale, poiché incidente nella sfera giuridica del singolo, spiega efficacia non dalla data della emanazione, ma da quella in cui viene portata a conoscenza del destinatario.

         Unico mezzo idoneo a garantire la conoscenza legale dell’atto è la formale notificazione, non certo la mera comunicazione, normalmente resa in busta chiusa: strumento questo che, poiché eseguito in via amministrativa e senza intervento di Pubblico Ufficiale (che attesta il contenuto della busta), garantisce la spedizione, non il contenuto del plico.

         Ed è ancora da precisare.

         In tema di ipoteca, il d.p.r. 602/1973 non deroga in alcun punto alle disposizioni dettate dall’art. 2839 c.c., né dispone espressamente sulle modalità di iscrizione, così che queste devono seguire le regole generali previste dal codice delle leggi.

 

         L’art. 2839 cod. civ. dispone espressamente che la ipoteca si esegue mediante deposito una Nota in doppio originale cui deve necessariamente essere allegato il titolo esecutivo e ne deve contenere gli esatti elementi identificativi (specie, natura e data).

         Deriva la nullità della iscrizione ipotecaria nella parte in cui, indicando soltanto l’importo del credito garantito e non allegando il titolo esecutivo, determina una compressione del diritto di difesa del contribuente, cui non concesso di conoscere l’esatta natura e composizione del credito sotteso e di opporre eventuali ragioni in sede giurisdizionale.

 

Rag. Claudio Cutrano

29 Ottobre 2008