Come è noto, al fine di incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all'evasione tributaria, l’art. 37, commi 8 e 9 della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, di conversione del D.L. n.223 del 4 luglio
L’obbligo era originariamente sancito dall'art. 29 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. I contribuenti, infatti, dovevano allegare alla dichiarazione annuale Iva (o presentare all'ufficio competente territorialmente) l'elenco cartaceo dei clienti e dei fornitori, con i quali erano stati intrattenuti – nel corso dell’anno - rapporti di vendita e di acquisto. Tale norma è stata soppressa dall'art.6, comma 2, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489.
La reintroduzione dell’obbligo e la modalità telematica dell’incrocio era nata per permettere l’immediato incrocio delle informazioni dichiarate dai clienti e dai fornitori, rilevando eventuali incongruenze ed evasioni fiscali.
Come evidenziato in dottrina (2), “la possibilità di incorciare i dati tra clienti e fornitori costituisce un metodo per prevenire e contrastare frodi in materia di Iva, individuando quei soggetti intestatari di imprese fantasma che emettono fatture per operazioni inesistenti e scompaiono evitando di versare l’Iva addebitata alla controparte, spesso inconsapevole della frode. Dagli incroci sarà possibile riscontrare l’eventuale mancata dichiarazione di fatture emesse o la duplice annotazione di fatture di acquisto. La disponibilità degli elenchi, infine, permeterà di incorociare di dati comunicati dai contribuenti con tutti gli altri dell’Anagrafe Tributaria (principalmente quelli relativi alla comunicazione dati e alla dichiarazione Iva, ma anche alle comunicazioni delle lettere di intento ricevute da esportatori abituali) costituendo una fonte informativa sulle dinamiche di produzione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo”.
Si ricorda che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007 erano stati individuati gli elementi informativi da indicare nei predetti elenchi nonché le modalità di presentazione per via telematica degli stessi (il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi; l'anno cui si riferisce la comunicazione; il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario; l'eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione; il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; per ciascun soggetto cliente o fornitore l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione; per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo dell'imposta afferente; per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti).
Successivamente, il D.L. n. 81 del 2 luglio 2007, convertito in legge 3 agosto 2007, n.127, è intervenuto, attraverso il comma 3-ter dell’art. 15, sull’elenco clienti e fornitori. Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli artt. 18 (imprese minori) e 19 (esercenti arti e professioni) del D.P.R.n.600/73 erano esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'art. 8-bis del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (elenco clienti e fornitori). Tale disposizione si applicava anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (associazioni di promozione sociale), della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni (associazioni di volontariato), e per gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni (cd. Onlus).
Ai fini sanzionatori, l'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comportava l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall'art. 11 del D. Lgs. n. 471 del 1997. Si rendeva applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 (3).
La manovra estiva del 2008
L’art. 33, comma 3, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato nella G.U. n. 147 del 25 giugno 2008, abroga la reintroduzione operata dalla Visco-Bersani e la norma che recava la sanzione applicabile in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione.
In pratica, l’ultimo elenco presentato è quello relativo all’anno d’imposta 2007, che andava trasmesso entro il 29 aprile 2008.
Occorre tuttavia tenere presente che il D.M. 3 aprile 2008 aveva differito al 30 giugno 2008 la presentazione degli elenchi per i soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (associazioni di promozione sociale), della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni (associazioni di volontariato), e per gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni (cd. Onlus).
La cancellazione dell’obbligo – in corsa – dovrebbe giocare anche per questi soggetti, atteso l’immediata vigenza del decreto legge e l’assenza di esclusioni.
Inoltre, in forza del principio del favor rei – art. 3 del D.Lgs. n. 472/97 – non sono sanzionabili i comportamenti omissivi commessi con il vecchio regime: salvo che la legge disponga diversamente, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (cfr. sul punto anche la circolare n. 180/E/1998).
Concetta Pagano
2 Luglio 2008
(1) La norma che reintroduce l’adempimento non è stata inserita, infatti, nel soppresso art. 29 del D.P.R. n. 633/1972.
(2) Cfr. ROMANO, Con l’incrocio dei dati possibile contrastare le frodi sulle fatture, in “ Il sole24ore”, edizione dell’8 novembre 2007.
(3) Si rileva che l’art. 1, comma 270, della Finanziaria 2008 – legge n. 244 del 24 dicembre 2007 – ha considerato valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori ai fini Iva che siano state effettuate entro il 15 novembre