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L’art. 46 del decreto legge n. 112/2008 introduce alcune significative novità in materia di conferimenti di incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni, con la modifica dell’art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001 (più volte modificato negli ultimi due anni) e dell’art. 3, commi 55 e 56 della legge finanziaria 2008.
Innanzitutto si prevede che per poter conferire incarichi individuali (con contratti di lavoro autonomo, occasionale o co.co.co.) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, devono sussistere i seguenti presupposti di legittimità per lo svolgimento di attività cui le stesse non possono far fronte con il servizio in servizio:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Il requisito della comprovata specializzazione universitaria non è necessario per la stipulazione di contratti d’opera relative ad attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi (si pensi ad esempio ai geometri o ai consulenti del lavoro) o da soggetti che svolgono la loro attività nel campo dell’arte, dello spettacolo o dell’artigianato, fermo restando, però, la necessità di verificare l’esperienza maturata nel settore di competenza.
Il legislatore mette, poi, la parola fine all’utilizzo dei co.co.co. (la cui spesa rientra ora nel computo delle spese di personale) per le attività routinarie: infatti ora si prevede che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha sottoscritto i contratti.
Cambia anche parte della normativa introdotta con la legge finanziaria 2008. In particolare, il nuovo art. 3, comma 55, prevede ora che gli enti gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio (ex art. 42, comma 2, dlgs 267/2000).
Infine, il novellato comma 56 dell’art. 3 della legge 244/2007 prevede che all’interno del regolamento previsto dall’art. 89 tuel 2672000 devono essere definiti limiti, criteri e modalità per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, che trovano applicazione nei confronti di tutte le tipologie di prestazioni.
Viene confermato che la violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare, determinando responsabile erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione.