La dichiarazione congiunta

di Rassegna di Giurisprudenza

Pubblicato il 17 giugno 2008

Premessa

In pieno periodo di dichiarazione dei redditi, ci sembra il caso di allontanarci un attimo dal filone delle verifiche tributarie a cui è essenzialmente stata dedicata la rassegna giurisprudenziale, per accostarci appunto al tema dichiarativo. E riteniamo utile partire con un argomento che non manca ancora oggi di fare discutere in sede giurisprudenziale, anche se esso trae origine da una norma oggi non più in vigore.

Facciamo riferimento alla cosiddetta “dichiarazione congiunta”, la cui facoltà, prevista dall’articolo 17 della L. n. 114/77, oggi come detto non è più ammessa (la norma è infatti stata abrogata dal 22/9/1998 in base al Dpr n. 322/98), ma per il quale appunto la giurisprudenza relativa non può dirsi esaurita.

La norma prevedeva la facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, di presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi. In tal caso, la stessa legge prevede che la notifica della cartella dei pagamenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli venga eseguita nei confronti del marito. Inoltre, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito. E’ poi prevista la responsabilità in solido dei coniugi per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

 

 

 

Dichiarazione integrativa da condono di un coniuge ed inefficacia nei confronti dell’altro

Costituisce principio consolidato che giustifica l’accoglimento del ricorso dell’Amministrazione in camera di consiglio ex art. 375 del codice di procedura civile l’affermazione secondo cui il condono fiscale richiesto e ottenuto, ai sensi dell’art. 33 della L. n. 413 del 1991, da uno solo dei coniugi che, a suo tempo abbia presentato dichiarazione dei redditi congiunta con l’altro, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 114 del 1977, non giova anche al secondo

(Cassazione sentenza n. 10003/06)

 

 

 

Avviso da notificare soltanto al marito

Ove i coniugi abbiano presentato la dichiarazione congiunta dei redditi ai sensi dell’art. 17 della L. n. 114/1977, l’avviso di accertamento correttivo della dichiarazione stessa deve essere notificato solo al marito. Di conseguenza, alla moglie può essere notificata direttamente la cartella esattoriale (senza che sia necessario allegare l’avviso di accertamento), fermo restando il suo diritto di contestare in ogni suo profilo la pretesa tributaria.

(Cassazione sentenza n. 19896/06)

 

 

 

Pignoramento della pensione

L’esecuzione forzata esattoriale con pignoramento presso terzi di crediti del debitore si compie con la pronuncia della ordinanza di assegnazione del credito, che segna il momento di chiusura di tale forma di esecuzione forzata, pertanto dopo l’emanazione di tale ordinanza può essere promossa l’azione di risarcimento del danno nei confronti dell’esattore di cui all’art. 54, comma 3 (ora art. 59) del D.P.R. n. 602/1973 (nel testo anteriore alla novella del D.Lgs. n. 46/1999) senza che occorra attendere che la pretesa tributaria sia soddisfatta attraverso i versamenti da parte del terzo del credito via via maturato nei confronti dell’esattore (nel caso di specie era stato pignorato il quinto di una pensione).

In forza del comma 1 dell’art. 2 del D.P.R. n.  180/1950, le pensioni degli ex dipendenti pubblici sono pignorabili (nel limite del quinto)  solo per la riscossione coattiva di tributi riferibili direttamente al pensionato. Non è quindi consentito disporre il pignoramento del quinto della pensione di un dipendente pubblico per soddisfare il debito a titolo di Irpef del coniuge, debito di cui pure il pensionato debba rispondere in via  solidale avendo presentato la dichiarazione congiunta ai sensi dell’art. 17 della L. 114/1977.

(Cassazione sentenza n. 19056/06)

 

 

 

Distinti i coniugi ai fini degli accertamenti

In tema di dichiarazione dei redditi congiunta, ed in caso di avvenuta separazione, ciascuno dei coniugi, in relazione ad un accertamento tributario o alla sua liquidazione mantiene posizione autonoma e distinta. In caso di avvenuta separazione è altresì inapplicabile il principio della responsabilità solidale.

(Commissione tributaria Regionale Lazio n. 49/XXXVIII/06)

 

 

 

Moglie esentata da sanzioni

In tema di dichiarazione dei redditi congiunta, la moglie deve pagare le imposte dovute dal coniuge, tuttavia dalla stessa non sono dovute anche le sanzioni.

Se infatti è indubbio che i coniugi che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi congiunta siano responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, sopratasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo nei confronti del solo marito, è altresì vero che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 472/97, è stato previsto dall’articolo 2 che le sanzioni comminate siano strettamente riferite all’autore o a chi abbia eventualmente concorso a commettere la violazione, disponendo anche, per le violazioni non ancora contestate, gli effetti retroattivi di tale disposizione, e il favor rei per quelle ancora pendenti.

(Commissione tributaria Regionale Lazio n. 49/XXIX/05)

 

 

 

Nullo l’accertamento notificato ad uno solo dei coniugi

La notifica dell’avviso di accertamento solo al curatore fallimentare del coniuge della contribuente, co-destinataria dell’atto, e non anche a quest’ultima, rileva la mancata applicazione dell’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 da parte dell’ufficio, che non ha messo la co-intestataria in condizione di poter conoscere le ragioni della pretesa tributaria, e di conseguenza la violazione del disposto dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, in base al quale l’Amministrazione finanziaria deve indicare gli elementi di fatto e di diritto che determinano le proprie decisioni.

(Commissione tributaria Provinciale di Catania n. 221/IX/03)

 

 

 

Responsabilità solidale anche in caso di redditi da proventi illeciti

Ove il curatore fallimentare dimostri il suo interesse verso il rapporto tributario (nel caso di specie impugnando l’avviso di accertamento) non sussiste legittimazione processuale del fallito promuovere un autonomo processo tributario ed il difetto di legittimazione processuale del fallito ha carattere assoluto ed è, perciò, opponibile da chiunque e rilevabile anche d’ufficio.

Anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato, scatta la responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, “per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”, prevista dall’art. 17, ultimo comma, della L. 13 aprile 1977, n. 114; ed è manifestamente infondato il sospetto di illegittimità costituzionale sollevato contro tale norma, poiché, atteso che il diritto di difesa della moglie è garantito dalla possibilità di impugnare autonomamente l’avviso di mora a lei notificato contestando l’esistenza e l’ammontare del debito principale  del marito.

(Cassazione sentenza n. 5202/03)

 

 

 

Quando è possibile la notifica ad uno solo dei coniugi

La facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi congiunta da parte dei coniugi non separati, consentita dall’art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio.

Pertanto, la responsabilità solidale dei coniugi per pagamento dell’imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall’ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Tale disciplina non suscita poi alcun dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 della Costituzione, in quanto la mancata impugnazione da parte del marito dall’avviso di mora a lui notificato non rende definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, che potrà impugnare autonomamente l’avviso di mora e far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (e in primo luogo dell’avviso di accertamento); nessun dubbio sussiste anche in riferimento all’art. 53 della Costituzione, atteso che la capacità contributiva dei coniugi va valutata con riguardo alla loro condizione all’epoca della dichiarazione congiunta.

(Cassazione sentenza n. 2021/03)

 

 

 

L’estensione del condono all’altro coniuge

Il condono fiscale richiesto e ottenuto, ai sensi dell’art. 33 della L. n. 413 del 1991, da uno solo dei coniugi che,  a  suo tempo abbia presentato dichiarazione dei redditi congiunta con l’altro, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 114 del 1977, non giova anche al secondo.

(Cassazione sentenza n. 6458/02)

 

 

 

Responsabilità solidale dei coniugi solo in caso di dichiarazione congiunta

Quando i coniugi presentino dichiarazione congiunta dei redditi, a norma dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e poi uno solo di essi, per la definizione agevolata della propria personale posizione, presenti istanza di condono, i cui effetti non si estendono ai redditi accertati a carico del coniuge codichiarante, il debito d’imposta di quest’ultimo permane ed è assistito dalla corresponsabilità solidale di entrambi i coniugi, ai sensi ed agli effetti dell’ultimo comma del citato art. 17.

Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, a norma dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, secondo il quale gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito, mentre i coniugi sono responsabili in

solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito - cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge -, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell’accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l’avviso di accertamento debba essere notificato al marito.

(Cassazione sentenza n. 12371/02)

 

 

 

Notifica avvisi di accertamento ad uno solo dei coniugi

Ove i coniugi non separati esercitino la facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita dall’ora abrogato comma 1, dell’art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114, la loro libera scelta produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; pertanto, la responsabilità solidale dei coniugi per pagamento dell’imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall’ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Simile disciplina non  suscita  poi alcun dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 della Costituzione, in quanto la mancata impugnazione da parte del marito dell’avviso di mora a lui notificato non rende definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, che potrà impugnare autonomamente l’avviso di mora e far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (e in primo luogo dell’avviso di accertamento); nessun dubbio sussiste anche in riferimento all’art. 53 della Costituzione, atteso che la capacità contributiva dei coniugi va valutata con riguardo alla loro condizione all’epoca della dichiarazione congiunta

(Cassazione sentenza n. 4863/02)