Come abbiamo già avuto modo di vedere (1), l’art. 7, comma 2, lett. a), dello Statuto del contribuente, norma che prevede che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento, è stata oggetto di vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale, definito dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 377/2007, ove è stato affermato che “l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell’amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l’esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice a quo definisce come procedimenti di massa” (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionali.
Per
I giudici veneti, infatti, avevano rimesso gli atti alla Corte Costituzionale perché ritenevano “eccessivo e poco utile addossare ai concessionari obblighi che appaiono fini a se stessi, anche considerato che sulle cartelle figura l’avvertenza che si possono chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa; ragione per cui l’art. 7, comma 2, lettera a), ultima parte, contrasta, per un verso, con l’art. 3, primo comma, Cost., poiché tratta in maniera simile attività e situazioni sicuramente diverse, quali sono quelle ascrivibili all’amministrazione finanziaria e quelle, invece, di competenza del concessionario e, per altro verso, con l’art. 97 Cost. e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ivi stabilito, nonché con l’art. 1 della legge n. 241 del 1990, che ne costituisce sviluppo, laddove sancisce che l’attività della pubblica amministrazione è ispirata ai principi di efficienza, economicità ed efficacia”.
LE CARTELLE PARLANO
L’art. 36-comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007 – cd. Milleproroghe - dispone adesso che la cartella di pagamento di cui all’art. 25 del D.P.R. n.602/73, deve contenere, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella.
Tali disposizioni, tuttavia, si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 e di conseguenza “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.
Sulla problematica, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 6 marzo
· “ove il responsabile del procedimento non sia stato nominativamente individuato negli atti notificati o comunicati ai destinatari, per il cittadino/contribuente deve intendersi tale il soggetto preposto all’unità organizzativa competente per il procedimento, desumibile, in ogni caso, dalle altre indicazioni (ad esempio, la sottoscrizione) che l’atto deve contenere”;
· l’ordinanza n. 377 del 2007 della Corte Costituzionale “si è limitata a salvare la disposizione contenuta nell’art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente dalle specifiche censure di incostituzionalità, senza incidere in modo vincolante sulla interpretazione della stessa”;
· le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (ente creditore) nonché di emissione e notificazione della medesima cartella di pagamento (agente della riscossione) e “la nuova disposizione conferma indirettamente che prima della sua entrata in vigore l’irregolarità di cui si tratta non comportava la nullità della cartella di pagamento”;
· per le controversie concernenti la mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento nelle quali sia stato chiamato in causa l’ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha iscritto a ruolo le somme contenute nella cartella di pagamento oggetto di impugnazione, l’ufficio dovrà eccepire in via pregiudiziale l’imputabilità di tale vizio all’agente della riscossione. Nell’eventualità che l’agente della riscossione non sia stato evocato in giudizio dal ricorrente, lo stesso agente va chiamato in causa da parte dell’ufficio;
· per le questioni controverse riguardanti l’omessa indicazione del responsabile del procedimento in atti amministrativi diversi dalla cartella di pagamento, gli uffici rileveranno che detta omissione costituisce un vizio non invalidante e che la mancata indicazione del responsabile non determina la nullità né l’annullabilità dell’atto;
· in ordine al diverso obbligo di indicare nell’atto tributario
· le cartelle di pagamento contengono comunque l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo individuato nel direttore dell’Ufficio e che tale indicazione, ancorché non nominativa (nel senso che il Direttore non viene indicato per nome e cognome), è di per sé sufficiente ai fini della legittimità dell’atto (TAR del Lazio, n. 6998 del 2007 e n. 12044 del 23 novembre 2005; Consiglio di Stato, n. 1662 del 29 marzo 2004 e n. 6654 del 5 dicembre 2002). In particolare, la giurisprudenza del Consiglio di Stato – sentenza n. 1662/2004 - afferma il principio secondo cui “l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, come è stato già affermato da questo Consiglio, non è motivo di illegittimità del provvedimento, dovendosi in tal caso intendere che il responsabile è il dirigente dell’unità organizzativa competente”;
· l’eccezione di nullità della cartella di pagamento per mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento deve essere contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non può essere fatta valere con memoria successiva. Ne consegue l’impossibilità da parte del contribuente di proporre motivi integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio. A maggior ragione, la deduzione della mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisce domanda nuova nel giudizio di appello, improponibile ai sensi dell’art. 57 del DLGS n. 546 del 1992.
LE CARTELLE ADESSO SI LEGGONO
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2008 è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento e le relative avvertenze, che recepisce le modifiche normative intervenute in quest’ultimo periodo.
In particolare, il D.L.n.248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008, all'art. 36 ha stabilito:
- al comma 2-bis lett. a), che l'agente della riscossione può concedere, in luogo dell'ufficio, la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo;
- al comma 2-ter lett. a), che le disposizioni dell'art.19 del D.P.R. n.602/73, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, con esclusione delle pene pecuniarie di cui all'art.236, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- al comma 4-ter, che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione della cartella e di notifica della stessa; tale disposizione si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.
Il provvedimento del 22 aprile 2008 dà attuazione alle citate norme, e provvede a rendere conforme al mutato assetto normativo il modello di cartella di pagamento inserendo nel foglio "dettaglio degli addebiti", di seguito alle informazioni relative al ruolo, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, ed eliminando dalle "avvertenze" la parte relativa alla "richiesta di pagamento a rate".
Al fine di informare il contribuente in merito sia al responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella, sia alla possibilità di pagamento rateale, l'agente della riscossione provvederà ad inserire idonee indicazioni al riguardo nell'apposito spazio riservato in cartella alle "comunicazioni dell'agente della riscossione".
Con il provvedimento approvato si è proceduto altresì ad eliminare dai fogli avvertenze le indicazioni non più corrispondenti all'attuale organizzazione degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e a fornire informazioni più puntuali circa le modalità di presentazione del ricorso e della richiesta di sospensione.
Francesco Buetto
29 Aprile 2008
NOTE
(1) Buetto, Le cartelle mute adesso …..parlano, in www.ilcommercialistatelematico.it (clicca QUI...), marzo, 2008