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4 febbraio 2008
Estromissione agevolata degli immobili strumentali dall’impresa individuale
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I contribuenti che dal 2008 applicano il regime dei minimi, di cui all’articolo 1, commi da
I requisiti per l’accesso al regime
Il nuovo regime dei minimi, in vigore dal 2008, è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, in misura non superiore a 30.000 euro. Per avvalersi del regime dei minimi è, altresì, necessario rispettare ulteriori condizioni.
In particolare, nell’anno solare precedente il contribuente:
· non deve avere effettuato cessioni all’esportazione, o operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con
· non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, nonché spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore stesso o dai suoi familiari, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare;
· non deve avere erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
· non deve avere acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche da privati. Per i beni strumentali solo in parte usati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo rileva un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi.
Accesso difficile per chi ha i locali in affitto
Come si è detto, una delle condizioni che esclude l’accesso al regime riguarda chi ha acquistato beni strumentali nel triennio precedente, 2005-2007, d’importo superiore al limite di 15mila euro. In questo limite rientrano anche i canoni di locazione pagati da chi, ad esempio, ha in affitto il negozio, la bottega artigianale o i locali dello studio professionale. E’ esattamente la lettera b), del comma 96, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.
E’ evidente che per “acquisto” di beni strumentali non si possono intendere, ad esempio, i locali del negozio, della bottega artigianale o dello studio, che sono in affitto. Purtroppo, il “problema” deriva dalle successive parole nel punto in cui la norma dispone che per “acquisti di beni strumentali” si intendono anche quelli effettuati “mediante contratti di appalto e locazione, pure finanziaria”. Chi ha scritto la norma, non poteva scriverla peggio di così, perché, in questo modo si è generata molta confusione al punto che la norma è stata interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del limite di 15mila euro, rilevano anche le somme pagate per l’affitto del negozio, della bottega artigianale o dello studio professionale.
Lo ha confermato il direttore della “normativa e contenzioso” dell’agenzia delle Entrate di Roma, Vincenzo Busa, nel comunicato stampa del 31 gennaio
Ad esempio, per chi ha pagato nell’ultimo triennio 2005-2007, 420 euro al mese per l’affitto della bottega artigianale o dello studio professionale, pur non avendo acquistato alcun bene strumentale, l’accesso al regime è vietato perché ha superato il limite di 15mila euro solo per l’affitto pagato, in totale 15.120 euro (420 euro per i 36 mesi). In base alla norma, avendo “acquistato beni strumentali” per 15.120 euro nel triennio 2005-2007 (5.040 euro l’anno di affitto), è vietato l’accesso al regime dei minimi. Il fatto paradossale è che, al contrario, potrebbero accedere al regime, se in possesso delle altre condizioni previste dalla legge, i contribuenti che hanno acquistato nel 2004 un immobile per esercitare l’attività d’impresa, arte o professione, di rilevante ammontare. Può essere il caso di un artigiano, un commerciante o di un professionista, che ha acquistato nel 2004 un immobile del valore di 800mila euro. Per questo contribuente, il valore di acquisto dell’immobile è ininfluente ai fini della verifica delle condizioni per accedere al regime dei minimi.
La vendita dei beni strumentali nel corso del triennio
Un altro aspetto che vieta l’accesso al regime può riguardare chi, nel corso del triennio 2005-
A tal fine non rileva, pertanto, l’eventuale cessione del bene strumentale”. Di conseguenza, nel caso sopra esemplificato, il contribuente, pur avendo venduto 10 mila euro di beni strumentali, che non possiede più alla data del
La rettifica Iva
L’applicazione del regime dei minimi comporta la rettifica dell’Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, a norma dell’articolo 19-bis2 del Dpr 633/72. La fattispecie è disciplinata al comma 101 dell’articolo 1 della legge
La rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento. Per contro, la rettifica Iva va fatta anche per i beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%, che non sono ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime dei minimi, cioè i beni per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle quote di ammortamento (circolare 7/E del
Iva in unica soluzione o in cinque rate annuali
L’Iva dovuta dai contribuenti che dal 1° gennaio 2008 applicano il regime dei minimi in seguito alla rettifica, per le merci in rimanenza al
Il mancato versamento dell’unica rata, o di una singola rata, è punibile con la sanzione del 30% dell’importo non versato e costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo.
L’Iva pagata è un costo deducibile
L’Iva versata a seguito della rettifica della detrazione operata costituisce costo deducibile per i contribuenti minimi. Perciò, l’Iva versata, in unica soluzione o in cinque rate, costituisce costo deducibile per il contribuente minimo. Detta imposta, infatti, può essere assimilata, quanto al suo trattamento ai fini delle imposte dirette, all’Iva assolta dal contribuente minimo sugli acquisti che, in quanto non detraibile in costanza di regime, rappresenta un costo deducibile. E’ infatti stabilito che la rettifica della detrazione deve essere effettuata pure in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario nella dichiarazione annuale relativa all'anno dal quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a saldo dell'imposta relativa a tale anno. In tal caso, la rettifica – in aumento - dell’imposta detraibile determina una sopravvenienza che rileverà ai fini delle imposte dirette secondo le regole ordinarie (paragrafo 2.3, circolare 13/E del
I “tempi” per la rettifica Iva
· Rettifica Iva su merci e beni strumentali. Chi “passa” al nuovo regime dei minimi, deve eseguire le rettifiche della detrazione nella prima dichiarazione annuale Iva presentata dopo l’ingresso nel regime, cioè in quella relativa all’anno precedente al transito nel regime dei minimi.
· Rettifica nell’Iva 2008. Il contribuente che, ad esempio, transita nel nuovo regime il 1° gennaio 2008 deve evidenziare le rettifiche della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2007 da presentare nel 2008.
· Il “costo” della rettifica. Si può fare l’esempio di un contribuente, la cui unica rettifica da fare riguarda le merci in rimanenza al
· Versamento in una o in cinque rate. Il versamento per la rettifica Iva si può eseguire, oltre che in un’unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo. Non sono previsti interessi.
· Codice tributo da usare. Per il pagamento si usa il codice tributo 6497. Nel modello F24, il codice è esposto nella sezione erario, con indicazione, quale anno di riferimento, dell’anno per il quale è stata operata la rettifica cioè dell’anno precedente a quello di applicazione del regime dei minimi, espresso nella forma AAAA, esempio, anno 2007 per chi applica il nuovo regime dei minimi dal 1° gennaio 2008.
· Primo pagamento entro il
· Seconda rata entro il
· Compilazione del rigo VA45 dell’Iva 2008. Chi nel 2008 “passa” al regime dei minimi compila il rigo VA45 del modello Iva 2008 per il 2007; in particolare, la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva che precede l’applicazione del regime dei minimi. Nel campo 2 deve essere indicato l’ammontare complessivo della rettifica Iva già detratta, operata a norma dell’articolo 19-bis2, del decreto Iva, Dpr 633/72, in relazione al mutato regime fiscale.
Tonino Morina
10 Marzo 2008