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Le addizionali comunali all’IRPEF sono state istituite dal DLGS 360/98 art. 1. I commi 142 e 143 della Finanziaria 2007 hanno modificato tale norma istitutiva nelle procedure di applicazione. I principali concetti variati sono i seguenti:
1. l’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale; dal 1° gennaio 2007 cambia il riferimento temporale: viene anticipato alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
2. il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF deve essere effettuato direttamente ai Comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune. Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze fisserà apposito regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni.
3. il versamento dell’addizionale comunale è stabilito in acconto e a saldo, con termine di scadenza generale coincidente con il saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è fissato nella misura del 30% dell’addizionale determinata sull’imponibile dell’anno precedente adottando le seguenti aliquote:
a. nella misura deliberata per l’anno di riferimento, qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno;
b. in caso di pubblicazione successiva al 15 febbraio, nella misura vigente nell’anno precedente.
Per i redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono i sostituti d’imposta a calcolare l’acconto.
Operatività dei sostituti d’imposta:
per adempiere al nuovo obbligo, i sostituti dovranno procedere in questo modo:
Ø verificare se il domicilio fiscale del dipendente/collaboratore al 1° gennaio 2007 è modificato;
Ø verificare se il Comune in cui il dipendente/collaboratore ha il domicilio fiscale ha variato l’aliquota 2007 rispetto all’anno precedente (in caso di avvenuta variazione con pubblicazione della delibera entro il 15.2.2007, il calcolo dell’acconto è fatto adottando l’aliquota valida per il 2007; diversamente il calcolo dell’acconto è fatto adottando l’aliquota valida per il 2006).
L’acconto è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate, e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere, e quello trattenuto sono indicati nel CUD 2007 al nuovo punto 7bis.
Marzo 2007