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Onorario corrisposto al difensore
In questo scritto si analizzano i risvolti pratici che nascono quando un’impresa decide di instaurare un contenzioso, sia esso civile (ad esempio, una causa per un mancato pagamento) o tributario (il ricorso avverso, ad esempio, un accertamento di imposta).
Può capitare infatti che, alla fine di una vertenza, il Giudice liquidi le spese legali (per l’avvocato, o il commercialista) a carico della parte soccombente.
Il codice di procedura civile prevede infatti due distinte modalità di assolvimento dell’obbligo da parte del soccombente:
a. ex articolo 91, comma, 1 c.p.c., con il generale rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa; in tal caso, quindi, il creditore è la parte vittoriosa, e il difensore ottiene le proprie competenze dal proprio cliente;
b. ex articolo 93, comma 1 c.p.c., con la "distrazione" (questo è il termine usato dal codice) in favore del difensore della parte vittoriosa delle spese e degli onorari, previa specifica richiesta da parte del difensore; in questo caso, invece, il creditore è il difensore della parte vittoriosa.
La condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio costituisce d’altronde un importante principio civilistico, ora acquisito anche dalla normativa processuale tributaria, laddove, all’articolo 15 del D.Lgs. n. 546/92, si stabilisce che "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’articolo 92 del codice di procedura civile" (cioè in caso di soccombenza reciproca o per altri giustificati motivi).
In tale fattispecie, nascono degli aspetti molto delicati, attinenti l’aspetto fiscale, legati all’esigenza di una corretta esecuzione dell’intera operazione.
L’oggetto del rimborso è costituito:
1) dagli onorari del difensore, liquidati dal giudice stesso;
2) dal rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10%sull’importo degli onorari;
3) dal rimborso delle somme dovute dal difensore alla propria Cassa di Previdenza;
4) dall’Iva sul totale imponibile.
L’ASPETTO IVA
Al riguardo, si pongono due distinti problemi.
Il primo, è relativo al soggetto (se la parte vittoriosa o quella soccombente) tenuto a pagare l’Iva dovuta sui compensi del difensore; il secondo verte invece sul soggetto
passivo (se la parte vittoriosa o quella soccombente) da indicare nella fattura del professionista.
Chi paga l’Iva?
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