IL PAGAMENTO CON MEZZI DIVERSI DAL DENARO

 

Premessa.

Nella pratica commerciale accade ormai regolarmente che il cliente effettui il pagamento non già con denaro contante, ma con altri mezzi (assegni bancari, cambiali, ecc.).

Tale operazione deve essere accuratamente considerata, in quanto può determinare il sorgere di problemi fiscali, sia ai fini dell’IVA, sia ai fini delle imposte dirette.

In entrambi i settori, infatti, il momento del pagamento svolge un ruolo centrale, in quanto da esso nasce il presupposto impositivo.

D’altronde, per l’individuazione di tale momento la norma non detta dei criteri di individuazione specifici, sicchè occorre rifarsi alla disciplina sostanziale dei rapporti giuridici sottostanti.

 

Le norme rilevanti ai fini dell’individuazione del momento del pagamento.

Vediamo adesso quali sono le norme che fanno riferimento al momento del pagamento come presupposto di imposta.

IVA

Il comma 3 dell’articolo 6 fissa la regola in base alla quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

Il comma 4, poi, afferma che, se, anteriormente alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo o pagato, alla data del pagamento.

IRPEF/IRAP

L’articolo 50 comma 1, dettato a disciplinare il reddito di artisti e professionisti, dispone che il loro reddito è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo eccezioni previste.

Al riguardo, il Ministero delle Finanze ha confermato che il principio c.d. di cassa rimanda al concetto di “effettiva percezione”, ossia di “materiale disponibilità” della somma.

IRPEF/IRPEG

Individuare il corretto momento in cui considerare effettuato un pagamento è anche rilevante anche per le imprese. Si pensi ad esempio, alla possibilità di dedurre la svalutazione dei crediti esistenti in bilancio alla chiusura dell’esercizio, disciplinata dall’articolo 71 Tuir : in tale caso, infatti, poiché l’incasso fa chiudere il correlativo credito il credito verso il cliente, si abbassa il totale dei crediti dal quale deriva l’importo massimo della svalutazione fiscalmente deducibile. Almeno in questo caso si può comunque trovare un conforto nel principio contabile CNDCR n. 14, cui si rinvia.

SOSTITUTI DI IMPOSTA E RITENUTA

Da non sottovalutare neanche i problemi che si possono presentare ai fini dell’effettuazione della ritenuta, posto che essa è ancorata proprio al momento di effettuazione del pagamento.

Potrebbe succedere, infatti, che il debitore consideri come effettuato un pagamento ordinato il 30 dicembre, ma del quale il cliente ha notizia da parte della banca il 3 gennaio. Al riguardo, si segnala che secondo il Ministero delle Finanze il cliente dovrebbe rifarsi a quanto contenuto nel 770 o nella certificazione, mentre invece la giurisprudenza ritiene legittimo che le due dichiarazioni non coincidano.

 

I mezzi diversi dal denaro e le soluzioni.

Bancomat o carta di credito

Nell’ipotesi di pagamento con bancomat o carta di credito, non si pongono particolari problemi, stante che la particolarità sta solo nel fatto che il pagamento, anzichè essere certificato dalle banconote, viene certificato dalle ricevute documentanti l’utilizzo di detti titoli.

 

Assegno

Simile situazione per l’assegno, stante che il pagamento deve considerarsi avvenuto al momento della consegna del titolo al cedente, a prescindere dunque da eventuali successivi protesti (così la C.T.C., sez. XIV, 18 gennaio 1996, n. 106).

 

Cambiale

Più sofferta è invece la questione, se a pagamento di un debito viene rilasciata una cambiale (a prescindere dalla clausola pro soluto o pro solvendo). Essa, invero, non può ritenersi un titolo assimilabile all’assegno, bensì solo una promessa di denaro, per cui la sua consegna non fa scattare l’obbligo impositivo (così Corte di Cassazione, sentenza n. 843 del 26.3.1974; C.T.C. n. 3932/02). Come anticipato, esiste però altra tesi che non condivide tale differenza, individuando anzi nella cambiale un titolo eguale all’assegno (C.T. primo grado di Milano, Sentenza del 16.3.1985 e R.M. n. 352856 del 29.3.1983), a meno che vi sia apposta la clausola “non cedibile in via ordinaria”, nel qual caso infatti il pagamento si considera effettuato alla scadenza delle rate previste in base agli accordi intervenuti tra le parti.

 

Bonifico bancario

In caso di pagamento con bonifico bancario, l’Amministrazione Finanziaria (RM n. 551041/1989 e c.m. n. 134/94) al momento in cui il cedente riceve notizia dell’avvenuto accreditamento delle somme spettanti.

 

Emissione di mandato

Analogo discorso va poi fatto in caso di pagamento con emissione di mandato, modalità tipica negli enti pubblici. Anche in questa fattispecie, dunque, occorre consioderare il pagamento soltanto al momento in cui il cedente riceve notizia dell’avvenuto accreditamento delle somme spettanti.

 

Ricevute bancarie

In caso di pagamento mediante ricevute bancarie, occorre tenere presente che esse altro non sono che un mandato all’incasso conferito alla banca da parte del creditore. Lo stesso principio contabile n. 15 CNDCR stabilisce che il credito non va rimosso dalla contabilità finchè non avviene l’incasso, e l’importo accreditato dalla banca va considerato come un debito verso la stessa. In considerazione di quanto suddetto, il pagamento deve considerarsi avvenuto alla data in cui il creditore riceve la comunicazione che l’importo è stato incassato dalla banca (così la C.T. di primo grado di Livorno, n. 2393/1990). Evidentemente, nel caso in cui l’emissione della ricevuta bancaria sia connessa ad una fattura già emessa, questo discorso viene a cadere, ma solo per l’aspetto Iva, in quanto ai fini della tassazione per cassa (Irpef e Irap di artisti e professionisti) l’emissione della fattura non coincide con l’avvenuto pagamento.

 

novembre 2003

 

 

Danilo Sciuto

dottore commercialista in Catania

sciuto@commercialistatelematico.com

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