IL CALCOLO DELL’ICI :

NOTE A MARGINE SULLA

DETERMINAZIONE DELLA PRIMA RATA

 

Premessa.

Il pagamento dell’ICI per l’anno 2003 non presenta particolari novità rispetto al 2002.

In questa sede ci si vuole tuttavia soffermare sulle modalità di calcolo della prima rata, visto che da qualche parte risulta adottata una procedura apparentemente lecita, ma che invece, non risultando essere sancita da nessuna norma, non mancherà di sollevare contenzioso in futuro.

La procedura di cui si discute è quella di determinare la prima rata calcolando il 50% dell’imposta che risulta dovuta in base alle aliquote e delle detrazioni dell’anno in corso, anzichè dell’anno precedente.

 

La norma.

Com’è noto, la modalità di calcolo della prima rata ha subito una rilevante modifica a partire dall’anno 2001, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 18 della Legge del 23/12/2000 n. 388 all’articolo 10 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92, istitutivo dell’Ici.

In particolare, si prevede che i soggetti passivi possano determinare l’importo da versare come prima rata sulla scorta delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente, e ciò con l’evidente volontà di andare incontro alle difficoltà incontrate dai contribuenti nell’apprendere dai singoli Comuni i contenuti delle delibere relative agli anni in corso.

In particolare, il comma 2 citato espressamente recita che i soggetti Ici “devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la  prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata   sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.   La   seconda   rata   deve  essere versata dal 1 al 20 dicembre, a   saldo   dell’imposta   dovuta   per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima  rata versata. [..........] Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

            In altri termini, alla data del 30 giugno, si può :

-         versare il 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, tenendo conto che se il possesso è stato parziale l’imposta va comunque rapportata ai dodici mesi;

-         versare del 100% dell’imposta, applicando aliquote e detrazioni dell’anno in corso.

 

La prassi errata

Queste sono dunque, ad evidenza di legge, le uniche due procedure corrette ; la suddetta prassi, postulata da taluna dottrina, di versare il 50% dell’imposta, applicando aliquote e detrazioni dell’anno in corso, è quindi inequivocabilmente errata.

D’altronde, oltre al dato letterale della norma, ciò è dimostrato dal fatto che mai i Comuni hanno espressamente avallato tale procedura, deliberando che sia possibile versare a giugno il 50% dell’imposta sulla base delle aliquote e detrazioni relative all’anno in corso ; e, a rigore, anche qualora lo facessero, c’è da dire che tale delibera non avrebbe comunque efficacia, in quanto non è nei loro poteri derogare alle disposizioni della legge, che è fonte normativa di grado superiore rispetto alla delibera comunale.

Risulta anche, invero, che l’Agenzia delle Entrate ha ufficiosamente confermato che è possibile usare le nuove aliquote già per l’acconto, specie se più favorevoli al contribuente, per cui l’uso delle vecchie sarebbe solo una agevolazione per i calcoli che deve effettuare il contribuente.

Al riguardo, è evidente che ciò non può bastare per smentire la erroneità della procedura sopra criticata, in quanto l’Agenzia delle Entrate, come noto, non ha alcun potere in merito all’Ici ; in altre parole, un Comune ben potrebbe contestare la legittimità dell’operazione, senza che il contribuente possa validamente eccepire la tesi delle Entrate suriportata.

                Si ricorda che la sanzione per il parziale versamento dell’Ici è pari al 30% dell’imposta non versata.

 

- Danilo Sciuto -

- dottore commercialista in Catania -

- sciuto@commercialistatelematico.com -