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La legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007 ha sostituito l’articolo 96 ed abrogato gli articoli 97 e 98 del TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo un pro rata generale di deducibilità ires degli interessi passivi correlato all’ammontare degli interessi attivi maturati nel corso del periodo d’imposta ed al risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Nello stesso tempo ha sostituito l’articolo 61 ed abrogato gli articoli 62 e 63 del TUIR, con la previsione di un pro rata generale di deducibilità irpef degli interessi passivi, funzionale all’incidenza proporzionale dei ricavi e dei proventi imponibili o esclusi, rispetto all’ammontare complessivo di tutti i ricavi ed i proventi.
Successivamente il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto una soglia di indeducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati anche per le banche, le assicurazioni e gli altri soggetti appartenenti al settore dell’intermediazione finanziaria.
Le modifiche normative incentivano, fondamentalmente le società con struttura finanziaria capitalizzata e consentono per i soggetti IRES la deduzione degli interessi passivi soltanto in relazione agli interessi attivi ed al risultato operativo lordo (ROL) conseguiti.
Disciplina normativa
L’articolo 96 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre, l’eccedenza negativa è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, determinato per differenza tra il valore ed i costi della produzione, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati non dedotti nel periodo d’imposta, possono essere riportati a nuovo senza limiti temporali, e dedotti nei periodi di imposta successivi fino a concorrenza del risultato operativo lordo disponibile.
Nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2007 (gli anni 2008 e 2009 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è possibile, in deroga, beneficiare di una franchigia di deducibilità immediata degli interessi passivi (assunti al netto di quelli attivi) per un ammontare non superiore rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro, mentre l’eventuale ulteriore eccedenza è, comunque, deducibile nel su citato limite del 30 per cento del ROL .
La quota del ROL prodotto a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (per i soggetti solari dall’esercizio 2010) non utilizzata per competenza, può essere portata ad incremento del reddito lordo dei successivi periodi di imposta.
I soggetti IAS, in osservanza del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica nella rappresentazione dei fatti di gestione, devono valutare le voci di bilancio tenendo conto della “funzione economica” dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, devono, quindi, considerare quale onere o provento assimilato ad interessi, qualunque componente di reddito che presenti un contenuto economico e sostanziale assimilabile. Nel calcolo del ROL, conseguenza diretta è che per alcuni beni, quali marchi o avviamento, non essendo previsto l’ammortamento ma soltanto la svalutazione del costo, non è possibile tenerne conto.
Interessi attivi e passivi ed oneri assimilati.
L’articolo 96 comma 3 del TUIR stabilisce che “assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria”.
Ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, la circolare del 21 aprile 2009, n. 19/E specifica che rileva ogni e qualunque interesse od onere collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, di titoli o di altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione ed in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione. Sono, quindi, ricompresi i componenti reddituali derivanti dalle operazioni di sconto crediti e di pronti contro termine, da strumenti finanziari non partecipativi e contratti similari, mentre, al contrario, sono esclusi quei componenti reddituali che, pur avendo giuridicamente natura di interessi, non sottendono alcun rapporto di finanziamento volontariamente posto in essere dall’impresa, quali interessi di mora attivi e passivi per il ritardato pagamento di debiti pecuniari ed interessi compensativi per ritardato pagamento delle imposte.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che la disciplina dell’art. 96 del D.P.R. 917 del 1986 interessa, anche il “notional cash pooling”(Circ. 17/03/2005 n. 11/E), cioè, il sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo (la società intestataria del conto corrente ha il proprio conto a debito, usufruendo, quindi, nella sostanza di una forma di finanziamento indiretta), mentre non ha rilevanza nella fattispecie del cash pooling “zero balance”.
Per quanto riguarda, invece, l’individuazione degli oneri e proventi “assimilati” agli interessi attivi e passivi, occorre fare riferimento ad una nozione non meramente nominalistica, ma sostanzialistica di interessi. Sono ricompresi ad esempio, le commissioni su finanziamenti o su fideiussioni, oppure gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie.
La circolare 18 novembre 2009, n. 46 dell’Assonime nel dettagliare le problematiche applicative della disciplina in esame, ha precisato che:
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interessi di dilazione pagamento:
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gli interessi attivi impliciti derivanti da crediti commerciali, concorrono insieme agli altri interessi attivi alla formazione della prima soglia di deducibilità;
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gli interessi passivi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale non hanno rilevanza fiscale, salvo che tali interessi non siano esplicitatamene pattuiti nel contratto.
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contratti derivati:
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sono esclusi dal regime in esame i derivati aventi carattere speculativo, quelli di copertura del fair value delle attività e delle passività di bilancio e quelli attinenti alla copertura dei rischi di cambio. Assumono, invece, rilievo, in conformità a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate,(Circolare 21/04/2009 n. 19/E) i derivati di copertura del rischio di oscillazione del tasso di interesse.
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mezzi di trasporto:
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gli interessi passivi su finanziamenti per l’acquisto di automezzi sono compresi tra i componenti negativi di cui all’art. 164 del D.P.R. n. 917 del 1986 e, pertanto, assoggettati esclusivamente a tale disciplina (non a quella dell’articolo 96). Tuttavia, gli interessi impliciti compresi nei canoni di leasing relativi ai predetti veicoli devono essere sottoposti alla disciplina ordinaria del pro rata ex art. 96 del D.P.R. 917 del 1986.
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immobiliari di gestione:
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gli interessi passivi delle società immobiliari di gestione relativi ad immobili patrimonio (diversi, quindi, da quelli strumentali) se relativi a contratti di finanziamento per l’acquisizione degli immobili stessi, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 90, comma 2, del D.P.R. 917 del 1986 e sono, pertanto, deducibili dal reddito d’impresa nei limiti previsti dall’ art. 96.
Interessi passivi eccedenti rispetto al ROL e perdite fiscali pregresse.
Negli esercizi chiusi in perdita fiscale, con contestuale presenza di eccedenze di interessi deducibili perché capienti rispetto al ROL, anziché utilizzare la deducibilità per incrementare una perdita fiscale già esistente le imprese, in linea teorica, potrebbero pianificare di rinviare la deducibilità stessa in esercizi caratterizzati da risultati fiscali positivi. Analoghe riflessioni si possono fare anche nell'ipotesi in cui esistono perdite pregresse utilizzabili in compensazione del reddito di periodo, per cui non si deducono gli interessi passivi rinviandoli al futuro.
La deducibilità di componenti negative dal reddito d'impresa è, però, soggetta al principio di competenza temporale di cui all’articolo 109 comma 4 del TUIR, per cui le stesse hanno rilevanza fiscale soltanto nel periodo di imposta in cui si sono manifestate, comportando la perdita definitiva in caso di non utilizzo.
La deduzione degli interessi passivi ha, quindi, carattere prioritario rispetto all’utilizzo delle perdite pregresse (oggetto di attività di controllo da pare dell’Agenzia delle Entrate), per cui laddove vi siano interessi attivi o ROL utilizzabili, gli interessi passivi riportati da precedenti esercizi devono essere dedotti fino a capienza e soltanto dopo, laddove vi siano redditi da compensare, è possibile utilizzare perdite fiscali pregresse.
Nel caso in cui, invece, non vi sia capienza di interessi attivi o ROL per la compensazione, è possibile utilizzare da subito le perdite e riportare in avanti l’eccedenza degli interessi passivi .
Consolidamento fiscale.
L’ eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili determinata in capo ad un soggetto IRES, può essere portata ad abbattimento del reddito complessivo di un consolidato fiscale (ex articolo 96 comma 7) se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo di imposta, un risultato operativo lordo capiente. Le eccedenze non capienti oggetto di riporto in avanti, sono soggette alle stesse regole, con esclusione, però, di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.
L’articolo 96 del TUIR al comma. 8, inoltre, consente l’utilizzo, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, anche dell’eventuale margine di risultato operativo lordo presente nelle imprese controllate estere potenzialmente consolidabili, anche se localizzate in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, purchè simili e non rientranti in una delle tipologie societarie indicate al comma 5 dello stesso art. 96 (società bancarie, assicurative, finanziarie). Il ROL incluso nel calcolo prescinde dalla percentuale di partecipazione detenuta dal soggetto consolidante residente in Italia e va assunto, conformemente alle regole previste per i soggetti residenti, al netto degli interessi passivi e degli oneri assimilati.
La quota di risultato operativo non utilizzata per la deduzione di interessi passivi e di oneri di altre società, invece, può essere riportata a nuovo soltanto dalla società che lo ha generato ai fini della deduzione dei propri interessi.
24 marzo 2010
Cosimo Turrisi