Torniamo sul caso dell’indeducibilità degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei tributi: è arrivata una recente conferma dalla Cassazione…
Indeducibilità degli interessi moratori per mancato pagamento dei tributi
Ai sensi dell’art. 109, comma 5, Tuir, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Quindi, secondo la Cassazione, sussiste il diritto alla deducibilità degli interessi passivi, ma non degli interessi moratori che devono essere corrisposti dal contribuente in caso di ritardato pagamento del tributo.
Infatti, detti interessi moratori, oltre che porsi come violazione della specifica previsione normativa che impone di provvedere al pagamento nelle scadenze previste, hanno una funzione risarcitoria, in quanto consentono all’Erario di ottenere l’effettivo pagamento del tributo, sia nella sua specifica misura che in quella conseguente al ritardato pagamento.
Di conseguenza, la prestazione di pagamento degli interessi da ritardato pagamento si pone in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale e della stessa, quindi, assume la medesima disciplina di non deducibilità.
Il caso in breve
Al centro della controversia vi era un avviso di accertamento, notificato ad una srl laziale, con il quale l’Agenzia delle entrate contestava la non deducibilità dei costi di cui alle fatture emesse da una ditta individuale, in quanto relative ad operazioni inesistenti, nonché la non