L’IVA indetraibile da pro rata generale è spesa generale o costo accessorio? Di conseguenza la deduzione avviene per cassa o per competenza? La risposta a questi dubbi potrebbe avere un impatto importante sul reddito d’impresa
Sul piano operativo rimane ancora incerto il regime fiscale da raccordare nel comparto delle dirette alla cosiddetta IVA da pro rata generale ex artt. 19 comma 5, 19 bis e19 bis 2. La questione controversa investe la natura dell’IVA indetraibile da pro rata, se essa, in altri termini, configura un onere accessorio che condivide il regime fiscale del bene principale, intersecandosi con il suo costo, oppure assuma la connotazione autonoma di spesa generale.
Se spesa generale: va per cassa o per competenza?
In tale ultimo caso l’ulteriore questione da risolvere è se tale autonomo componente reddituale va dedotto per competenza, in allineamento all’ordinario criterio temporale di governo del reddito d’impresa e al principio della derivazione rafforzata dal bilancio, oppure in deroga a quest’ultimo per cassa, ai sensi dell’art 99 Tuir, a mente del quale le imposte per le quali non è ammessa la rivalsa sono deducibili nell’esercizio del pagamento.
Preliminarmente appare necessario rappresentare le diverse versioni interpretative avutesi sul tema fiscale in esame.
IVA da pro rata generale: quali effetti sul reddito?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20435 del 19 luglio 2021, ha ritenuto che l’IVA indetraibile da pro rata costituisca una spesa generale deducibile per cassa. Ad essa, quindi, per il Giudice di legittimità, va