La prescrizione degli interessi rimane quinquennale come previsto dal Codice Civile, anche se si tratta di interessi di natura tributaria dovuti in fase di riscossione ad Ader
Una interessante e recente sentenza della Cassazione chiarisce l’applicazione generale e senza eccezioni della prescrizione quinquennale per gli interessi.
La prescrizione quinquennale degli interessi
L’art. 2948 n. 4 del Codice Civile, nel disciplinare la prescrizione quinquennale, ne individua l’applicabilità in relazione a “interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Nell’ambito di un contenzioso, l’Agenzia delle entrate Riscossione sosteneva la tesi per cui si dovesse individuare “una disciplina speciale della prescrizione in materia tributaria, sganciata dalla disciplina ordinaria”.
La prescrizione degli interessi tributari: il tentativo del Fisco
Nonostante si affermi conscia dell’esistenza del prevalente indirizzo giurisprudenziale, conforme alla norma su citata, ne chiede la rivisitazione. Viene evidenziato che la disciplina tributaria in materia di interessi abbia natura speciale e appaia più “frammentata” rispetto a quella di diritto comune, che già conosce separatamente gli interessi corrispettivi e quelli moratori. Osserva, in particolare, come in materia tributaria vi siano diverse categorie di interessi, differenziate in ragione della fonte degli stessi, quali:
– gli interessi da ritardato pagamento delle imposte sino alla consegna dei ruoli al concessionario;
– gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento;
– gli interessi di mora in materia di imposta di registro;
– gli interessi da ritardato pagamento per liquidazione automatica e controllo formale e gli interessi da rateizzazione.
Da tale frammentarietà della disciplina degli interessi in materia tributaria, differenziata in funzione della fonte dell’obbligazione principale (scadenza della data di pagamento dell’obbligazione tributaria, consegna dei ruoli all’agente della riscossione, natura speciale dell’imposta di registro, procedimento di liquidazione dell’imposta), AdER intende, in primo luogo, enucleare una disciplina speciale della prescrizione in materia tributaria, sganciata dalla disciplina ordinaria.
In secondo luogo, ritiene di estrarre il principio secondo cui la prescrizione degli interessi è omologa a quella del tributo cui essi accedono. Sicché, ove i tributi fossero soggetti alla prescrizione ordinaria (come i tributi erariali), anche l’obbligazione degli interessi dovrebbe essere assoggettata alla medesima disciplina prescrizionale.
Il recente intervento della Cassazione conferma la prescrizione quinquennale degli interessi
Con la sentenza della Cassazione n. 13781/2023 i giudici di legittimità hanno seccamente rigettato la richiesta dell’agenzia, ribadendo che la riscossione degli interessi deve avvenire nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c., indipendentemente dalla tipologia di interessi maturati e dalla natura dell’obbligazione principale.
In merito al primo punto, i Giudici hanno evidenziato che l’art. 2948 n. 4 c.c. contiene una norma speciale che deve essere applicata a tutte le categorie di interessi, indipendentemente dalla natura o dalla fonte dei medesimi, in quanto il legislatore ha previsto una disciplina unitaria che non fa riferimento alla diversità della tipologia di interessi.
Viene, inoltre, ricordato che, storicamente, il legislatore ha inteso individuare un diverso e più breve termine di prescrizione per l’obbligazione degli interessi, considerata “accessoria” rispetto a quella del capitale, volendo liberare il debitore dall’esigibilità dell’obbligazione degli interessi in un termine più breve rispetto a quello previsto per l’obbligazione in sorte capitale.
Sotto il secondo profilo, i giudici hanno respinto l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate in quanto il carattere dell’accessorietà riguarda l’aspetto genetico dell’obbligazione degli interessi, considerato che gli interessi sorgono insieme all’obbligazione principale e non maturano più dal momento in cui l’obbligazione principale è estinta. Tuttavia, nel momento in cui sono maturati hanno vicende autonome rispetto all’obbligazione principale.
Inderogabile in conclusione, il termine quinquennale anche per gli interessi scaturenti da imposte.
NdR: E’ quinquennale anche la prescrizione delle cartelle INPS e INAIL?
a cura di Danilo Sciuto
Giovedì 28 Settembre 2023