L’adesione ai Processi Verbali di Constatazione semplifica il rapporto tra fisco e contribuenti, offrendo sconti sulle sanzioni e tempi rapidi di definizione. La procedura si rivela un’opportunità per chi vuole chiudere in fretta le pendenze fiscali. Seguiamo, passo dopo passo, la procedura per valutarne la convenienza.
L’art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 13/2024, nel rinnovato disegno deflattivo, al fine di agevolare i rapporti fra Amministrazione fiscale e contribuenti e comprimere i tempi di definizione degli atti, ha (re)introdotto l’adesione ai processi verbali di constatazione (PVC), per gli atti emessi dal 30 aprile 2024.
Il ritorno dell’adesione ai PVC: i benefici sulle sanzioni
In forza del nuovo art. 5-quater, del D.Lgs. n. 218/1997[1], il contribuente può prestare adesione integrale, senza contraddittorio, anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della L. n. 4/1929, entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo, mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, indicato nello stesso verbale, e all’organo che ha redatto il verbale.
Il beneficio sanzionatorio (1/6, invece dell’ordinario 1/3) è legato all’accettazione di tutte le violazioni sostanziali e di quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e per tutti i periodi di imposta.
I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
Sono ammessi a fruire dei benefici introdotti con l’art. 5 quater del D.Lgs. n. 218/1997 i processi ve