Torniamo sul caso sull’infedeltà dell’intermediario fiscale rispetto al mandato ricevuto dal cliente contribuente: in quali casi scatta l’esimente dal pagamento delle sanzioni tributarie?
L’infedeltà dell’intermediario che, incaricato del pagamento dell’imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand’anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni.
Il caso: responsabilità sanzionatoria del contribuente in caso di infedeltà dell’intermediario
La Corte di Cassazione ha chiarito i profili di responsabilità sanzionatoria del contribuente in caso di infedeltà dell’intermediario.
Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato invece integralmente accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego all’istanza di rimborso di importi pagati a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.
Il contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, considerava infatti non dovute tutte le sanzioni irrogategli, sussistendo una causa di non punibilità per fatto denunciato all’Autorità Giudiziaria, addebitabile esclusivamente al commercialista che curava la contabilità e condannato dal giudice ordinario per appropriazione