In caso di importazione di beni per lavorazione conto terzi e successiva esportazione iI termine di 90 giorni è previsto sia nella disciplina IVA sia in quella doganale, ma gli ambiti applicativi potrebbero non coincidere. Per l’IVA è richiesto il passaggio di proprietà; per la Dogana è richiesto il mero attraversamento della linea di confine doganale.
Si analizza il caso di un operatore economico nazionale che effettua delle lavorazioni su beni provenienti dall’estero (extra-Ue), inviati dal cliente non residente che si attende di avere il prodotto finito (lavorato). Se il trasporto dei beni avviene a cura del cliente estero si pone un problema, qualora l’invio all’estero non si completi entro 90 giorni dalla fattura o dall’emissione della bolletta di esportazione, della presenza di eventuali risvolti sanzionatori.
Lavorazioni conto terzi, esportazioni: il problema dei 90 giorni
Si faccia il caso di un soggetto che ha emesso fattura (non imponibile) in attesa della consegna della merce e abbia anche ottenuto il rilascio del DAE da parte delle Dogane (a seguito del vincolo della merce al regime dell’esportazione), in attesa che i beni vengano prelevati dal cessionario non residente.
Si pone la questione del superamento dei 90 giorni:
- da quando vengono calcolati (dall’emissione della fattura o dall’emissione della bolletta doganale di esportazione?);
- sono applicabili delle sanzioni per via del superamento di detto termine?
Regime ai fini IVA
L’articolo 8, comma 1, lettera b), DPR 633/1972 disciplina le cessioni all’esportazione il cui trasporto o spedizione dei beni è eseguito «a cura del cessionario non residente o per suo conto».
I requisiti che devono essere rispettati perché si applichi il regime di non imponibilità per detta cessione all’esportazione sono i seguenti:
- i beni devono essere trasferiti all’estero nello stato originario, vale a dire senza essere sottoposti a lavorazione. In altre parole, una volta avvenuta la cessione da parte del fornitore nazionale, il cessionario non residente deve portare i beni fuori dalla Ue senza che essi vengano sottoposti a lavorazioni;
- il trasporto o la spedizione dei beni deve avvenire a nome o a cura del cessionario non residente (come accade, ad esempio, quando il fornitore vende i beni con la clausola di resa ex works)[1];
- il trasferimento dei beni al di fuori dell’Unione europea avviene entro 90 giorni dal