La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26273 del 27 settembre 2025, ha attestato un principio già affermato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, e dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 8/2023, secondo il quale si considera “non spettante” il credito utilizzato per compensare un debito tributario non effettivamente dovuto. E’ illegittimo utilizzare in compensazione crediti d’imposta utilizzabili entro in tempi prestabiliti, per trasformarli in crediti di diversa natura o in eccedenze d’imposta, utilizzabili senza limiti di tempo o da chiedere a rimborso. In altre parole, non si possono compensare crediti d’imposta in scadenza con debiti d’imposta di ammontare superiore al dovuto, al solo scopo di rigenerare la scadenza della posizione creditoria verso l’Erario.
06 ottobre 2025