La sostituzione del revisore è un momento particolare: in questo articolo illustriamo quali sono le informazioni che il revisore uscente deve condividere col il subentrante, in particolare l’accesso alle carte di lavoro. L’articolo è corredato da facsimili.
I Principi di revisione internazionale ISA 300 e 510 impongono al revisore che accetta un nuovo incarico di acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi in relazione ai saldi di apertura. In particolare, il revisore entrante dovrà essere capace di escludere, con ragionevole certezza, che questi ultimi siano affetti da errori significativi, nonché che il quadro finanziario sull’informativa applicabile (e quindi i principi contabili) sia stato disapplicato dalla società nell’esercizio precedente. Si tratta del cosiddetto “dovere di riesame” delle carte di lavoro e di verifica dei saldi di apertura posti in capo al “revisore entrante” dai principi di revisione internazionale elevati a rango di norme primarie per mezzo del rinvio operato dal Legislatore.
Scambio di informazioni fra revisore entrante e uscente: norme e principi di riferimento
Secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. 21.01.2010 n. 39, Il revisore legale o la società di revisione legale consultano il soggetto precedentemente incaricato della revisione, al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione in merito alla società che conferisce l’incarico. Il soggetto precedentemente incaricato della revisione consente l’accesso a tali informazioni.
Il successivo co 9-bis, del medesimo decreto delinea i principi di riservatezza e segreto professionale – elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob – che riguardano tutte le informazioni e la documentazione cui ha accesso gli organi di revisione nello svolgimento della loro attività.
Tali obblighi di:
- non ostacolano l’applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo;
- continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all’incarico di revisione.
Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un’altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione di tale ente.
In ambito operativo, il § 13, del Principio ISA 300, delinea le regole di pianificazione della revisione legale precisando, tra l’altro, che, in via propedeutica, vale a dire prima di iniziare l’incarico il pro