La confisca delle merci all’importazione non può più scattare automaticamente: è ammessa solo se manca il pagamento integrale dell’IVA, comprensiva di interessi e sanzioni. Le Dogane, in attesa dell’intervento normativo correttivo, si adeguano alla decisione della Corte Costituzionale, segnando un cambio di rotta nel bilanciamento tra esigenze fiscali e tutela dei diritti del contribuente. Quali saranno ora le conseguenze operative?
IVA importazioni e confisca: dopo la Consulta, le Dogane cambiano rotta
Allineandosi all’orientamento espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, l’agenzia delle Dogane , precisa che la confisca della merce è possibile solo se manca l’integrale pagamento dell’IVA all’importazione.
IVA importazioni e confisca: il nodo della proporzionalità
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’automatismo sanzionatorio
La Consulta si è espressa, oltre che in materia di IVA all’importazione, anche sul tema della confisca amministrativa e del principio di proporzionalità, dichiarando parzialmente illegittimo l’art. 70, comma 1, DPR 633/1972 nella parte in cui prevede l’automatico rinvio alla disciplina sanzionatoria doganale (art. 301, DPR 73/1973, Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale o TULD, ora articolo 96, Dlgs 141/2024, Disposizioni Nazionali Complementari al Codice doganale dell’Ue o DNC) – e quindi l’obbligo della confisca – anche per l’evasione dell’ IVA all’importazione, senza considerare le specificità dell’imposta e del comportamento del contribuente.
Diversamente, se l’autore dell’illecito si attiva per rimediare al mancato pagamento dell’IVA all’importazione, corrispondendo il tributo evaso e i suoi accessori (interessi e sanzione pecuniaria), il mantenimento della misura della confisca risulta sproporzionato, dal momento che lo Stato ha recuperato l’intero debito tributario e, quindi, viene meno anche quella funzione di garanzia che può giustificare la confisca obbligatoria. In altre parole, l’art. 301 non avrebbe una finalità riparatoria, volta a reintegrare lo Stato della somma indebitamente non versata, ma solo punitiva e comportante una perdita patrimoniale, per il contribuente, in una misura superiore a quanto dovuto all’Erario.
IVA e dazi: due tributi, due logiche diverse – Il richiamo alla disciplina doganale non può ignorare la natura dell’imposta sul valore aggiunto
Ancorché l’IVA all’importazione sia riscossa in Dogana resta pur sempre un tributo avente la medesima natura di quello interno, per cui:
- non è un diritto di confine parificato ai dazi (art. 34, DPR 73/1973; Corte di Cassazione, ordinanza 21 luglio 2023, n. 21917). Infatti, l’IVA è riscossa anch