Il CNDCEC, nel pronto ordini 63/2025, chiarisce che il professionista deve sempre avere una Pec attiva e non satura. In caso contrario, potrà essere sanzionato dall’ordine, arrivando fino alla sospensione. La presenza di un indirizzo non valido o inattivo può essere equiparata alla mancata comunicazione del domicilio stesso in quanto non viene consentita la funzione propria del domicilio digitale dove ricevere comunicazioni con efficacia legale. Stesso dicasi per quanto riguarda la casella di posta satura, in quanto inidonea a ricevere messaggi.
07 ottobre 2025