Cosa fare se i dati del sostituto di imposta nel modello 730 sono errati?

Se i dati del sostituto di imposta indicati nel modello 730 sono errati, è possibile modificarli presentando un modello 730 integrativo di tipo 2.

Modello 730 2021: dati del sostituto imposta errati

dati modello 730 errati

Nel modello 730/2021 un riquadro estremamente importante per il contribuente è rappresentato da quello relativo al sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio.

Tale conguaglio, ovviamente, potrà risultare a credito (rimborso) o a debito, con in quest’ultimo caso conseguente trattenuta delle somme che devono essere poi versate all’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso (di 730 a credito o a debito), può accadere che il contribuente sbagli ad indicare il sostituto di imposta, mettendo ad esempio il precedente, e non quello in essere nel mese del conguaglio; oppure, quando, dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente abbia un nuovo sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro, o lo abbia perso e quindi non abbia nessun sostituto.

In tal caso, accade che il sostituto d’imposta comunica all’Agenzia delle entrate di non essere tenuto a effettuare il conguaglio e che, quindi, non procederà con eventuali rimborsi o trattenute, e che l’Agenzia invia una mail al contribuente, invitandolo ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti.

 

Cosa fare per ottenere il rimborso

Per ottenere il rimborso spettante il contribuente può, alternativamente:

  • indicare “Nuovo sostituto” e procedere all’invio del modello 730 integrativo “di tipo 2”, utilizzando quindi le funzionalità presenti nell’applicativo web;
     
  • indicare “Nessun sostituto” (solo nel caso in cui davvero non vi sia il sostituto!) e procedere all’invio del modello 730 integrativo “di tipo 2”;
     
  • delegare a compiere una di tali due operazioni un Caf o un professionista abilitato.

La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione web dell’Agenzia deve essere effettuata entro il 10 novembre 2021.

 

Si rammenta che per avere il rimborso del conguaglio da 730 non è essenziale avere il sostituto di imposta.

Anche i contribuenti che nel 2020 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2021 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (significa che il sostituto di imposta non deve esistere, perché se esiste è obbligatorio indicarlo e avere il rimborso da lui!).

In questo caso nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Sulla questione del sostituto di imposta non indicato benché presente, rinviamo ad un articolo del 2018 (Il 730 senza sostituto d’imposta: le criticità per l’intemediario in caso di dati non conformi), ancora attuale.

Solo nell’anno 2020 abbiamo infatti assistito ad una eccezione: dal 2021 tutto è tornato come è sempre stato.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 29 settembre 2021