Il provvedimento pubblicato il 24 maggio 2021 ammette la possibilità di effettuare controlli preventivi qualora le modifiche apportate dal contribuente al 730 precompilato portino a variazioni significative in materia di reddito o imposta dovuta. Tali controlli potranno essere automatici, oppure prevedere la richiesta al contribuente stesso dei documenti giustificativi.
Il modello 730 è uno strumento assai utile soprattutto per i contribuenti che, in presenza di un conguaglio a credito, vogliono avere il rimborso senza attendere i tempi più lunghi previsti per il modello Redditi.
La dichiarazione 730 precompilata, introdotta da qualche anno, nasce per renderne più agevole la compilazione, pre-impostando nel modello stesso i dati pervenuti all’ Agenzia delle Entrate.
Il contribuente potrà accettarla così com’è oppure modificarla, rettificando i dati messi a disposizione dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni; è comunque sempre ammessa la possibilità di ignorarla (rifiutarla), compilandola a mezzo i canali tradizionali (CAF, patronato, professionista abilitato).
Come in ogni fattispecie, l’erario ha però l’esigenza di tutelarsi dall’utilizzo doloso di tale strumento, che può essere rappresentato da una modifica artefatta dei dati presenti nella precompilata stessa, al fine di ottenere un conguaglio più elevato di quello effettivamente spettante.
Incoerenze nel modello 730 e controlli del Fisco
Come ogni anno, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli elementi di incoerenza relativi al modello 730/2021 che, in caso di esito a rimborso, possono portare all’avvio di controlli preventivi, automatici o mediante richiesta dei documenti giustificativi.
Il provvedimento pubblicato il 24 maggio 2021 ammette tale possibilità qualora le modifiche alla dichiarazione dei redditi precompilata portino a variazioni significative in materia di reddito o imposta dovuta.
Nello specifico, sono considerati elementi di incoerenza ai fini dell’erogazione del rimborso IRPEF:
- scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- presenza di elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni;
- presenza di elementi di incoerenza rispetto ai dati indicati nelle certificazioni uniche.
Queste fattispecie si aggiungono a quella che prevede i controlli preventivi per i rimborsi di importo superiore a 4.000 euro.
Inoltre, è considerato un elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base a irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
In tutti i casi predetti, il rimborso non avverrà nei tempi canonici, ma solo successivamente alla verifica degli elementi giustificativi relativi ai redditi o alle spese detraibili indicate nella dichiarazione dei redditi precompilata, oppure dopo il compimento dei controlli automatici.
E’ importante sottolineare che, come specificato nel provvedimento del 24 maggio 2021, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.
Tutto questo non può che causare un rallentamento dei rimborsi, posto che i controlli preventivi potranno scattare entro il mese di gennaio 2022, ossia entro quattro mesi dalla scadenza del 730, fissata al 30 settembre 2021.
Al termine dei controlli, il rimborso IRPEF spettante è erogato dall’Agenzia delle Entrate entro sei mesi dalla scadenza per la presentazione del modello 730/2021, e quindi ad ultimo entro il mese di marzo 2022.
E’ bene, dunque, prima di utilizzare il modello 730, tenere conto di questi aspetti che potrebbero quindi vanificare la utilità di avere il rimborso in tempi brevi.
Se desideri approfondire il Modello 730/2021, puoi leggere:
Cosa fare se i dati del sostituto di imposta nel modello 730 sono errati?
Il quadro F del modello 730/2021: modalità di compilazione e il caso in cui non si versa l’acconto
A cura di Danilo Sciuto
Lunedì 7 giugno 2021