Particolare importanza riveste per i soggetti che utilizzano il modello 730/2021 la corretta compilazione del quadro E, sezione IV, relativa alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, al fine di detrarre dall’IRPEF la quota annuale spettante. Ecco una pratica guida al Quadro E
Nel quadro E, della sezione IV – spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – del modello 730/2021, il contribuente interessato deve indicare le spese sostenute dal 2008 al 2020 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.
Per le spese sostenute dal 2011 al 2020 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l’assistenza fiscale.
Le spese sostenute nel 2008 possono essere ancora detratte se dal 2011 al 2017 si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva sostenuto la spesa.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell’ICI o dell’IMU, se dovuta.
Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
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Quadro E del modello 730/2021: chi sono i soggetti interessati
Possono fruire della detrazione:
- sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico;
- sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.
Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
In questi casi, l’acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione r