Dall'Agenzia Entrate la guida per l'apposizione del visto sulle dichiarazioni

Anche quest’anno l’Agenzia delle entrate ha raccolto in un unico documento le principali disposizioni normative e i documenti di prassi emanati in materia di detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità sui modelli dichiarativi 2020.
Pochissime novità e molte conferme. In un articolo successivo affronteremo la fattispecie della responsabilità dell’intermediario in caso di violazioni agli obblighi di controllo previsti proprio da questa circolare.

Modello Redditi PF 2021: la guida alla compilazione e per l’apposizione del visto di conformità

guida modello redditi pf 2021L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una sorta di vademecum, una guida utile a chi deve apporre il visto di conformità sul modello 730 o Redditi.

Infatti è noto che eventuali difformità di comportamento comportano per l’intermediario il pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Nonostante non siano numerose, vediamo le più interessanti precisazioni inedite.

In merito alle spese che possono essere dedotte in più anni, la circolare conferma che il controllo dev’essere effettuato:

“ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa”.

A tal fine si richiama la Circolare 31 maggio 2005, n. 26/E, secondo cui il soggetto che presta l’assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una rata precedente e ne abbia conservato copia, non chiederne un’ulteriore copia al contribuente.

 

Come procedere in caso di errori…

Altra precisazione riguarda il comportamento da tenere una volta che ci si accorga di un errore.

Il Caf e il professionista, in tal caso, possono comunque trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, con il consenso di quest’ultimo, altrimenti possono inviare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter, del richiamato D.M. n. 164/1999.

La norma precisa (qualora ce ne fosse bisogno) che in questo caso la somma dovuta può essere ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).

La circolare afferma poi che la sussistenza della condizione che “il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione” si deve ritenere soddisfatta attraverso l’acquisizione della prova che l’intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest’ultimo al Caf o al professionista, l’invito a presentare una nuova dichiarazione.

La prova dell’effettuazione della comunicazione può essere costituita anche dalla notizia della società incaricata della trasmissione che il destinatario non può essere raggiunto.

Non è quindi necessario esibire la prova dell’esplicito diniego del contribuente.

Tale correzione, infine, va fatta entro il 10 novembre 2021, con le modalità ordinarie di rettifica se il sostituto è identico, oppure “730 senza sostituto” se il sostituto è variato; in alternativa, può essere fatta dopo il 10 novembre 2021, ma in tal caso dev’essere qualificato come “730 senza sostituto”.

 

Fonte: Circolare 25 giugno 2021, n. 7/E

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 29 giugno 2021