Dal cassetto fiscale alle dichiarazione dei redditi: finisce la lunga marcia della spesa sanitaria

Vediamo come gestire la detrazione delle spese sanitarie in dichiarazione dei redditi: forse non si devono più inseguire tutti gli scontrini e le ricevute… ecco le semplificazioni proposte dal Fisco già valide per la dichiarazione 2025.

In sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi si riscontrano spesso difficoltà nel reperimento completo della documentazione sanitaria da parte del contribuente, con particolare riferimento alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta. Tale circostanza può compromettere una corretta e tempestiva determinazione degli oneri detraibili.

 

La detrazione delle spese sanitarie in dichiarazione dei redditi

Tra le grandi sfide del periodo dichiarativo, quella di ottenere dal cliente l’elenco completo delle spese sanitarie sostenute resta una delle più ardue. In molti casi, sembra che le ricevute mediche si smaterializzino al momento della raccolta documentale, salvo poi ricomparire – rigorosamente fuori tempo massimo – nel cassetto sbagliato o nella foto sfuocata di uno scontrino del 2020…

Con la modifica – operata nel 2022 – dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014, applicabile dalle dichiarazioni presentate dal 2023, qualora la dichiarazione venga presentata mediante un CAF o professionista, il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/1973 non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.

 

I controlli dell’Agenzia sulle spese sanitarie

L’Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo formale:

  • solo in caso di mancata corrispondenza delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata con la documentazione esibita dal contribuente, e
  • relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

In altre parole, il controllo verterà solo sulle spese indicate nel modello dichiarativo ma non risultanti nella precompilata.

Il dubbio che si è posto riguardava se tale affermazione fosse riferita solo ai modelli 730 o anche al modello Redditi.

 

L’ultima FAQ dal Fisco: il prospetto proveniente dal Sistema Tessera Sanitaria

Con una FAQ pubblicata recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente confermato che il prospetto di dettaglio disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria può essere utilizzato, in alternativa ai singoli documenti di spesa, sia in relazione al modello 730 che al modello Redditi Persone Fisiche.

Si badi bene: il prospetto deve essere quello prelevato dal sito del Sistema Tessera Sanitaria, non quello della dichiarazione precompilata. Quanto riportato dall’Agenzia nella dichiarazione precompilata corrisponde, nella generalità dei casi, con quanto indicato nel prospetto fornito dal sistema TS, posto che è proprio sulla base di detto prospetto che la dichiarazione viene precompilata in relazione alle spese sanitarie.

Tuttavia, potrebbero ben aversi casi di difformità, ad esempio qualora vi sia un aggiornamento del prospetto successivo alla data del 30 Aprile, data entro la quale l’Agenzia effettua la precompilata.

Oltre al prospetto suddetto, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che esso corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

L’utilizzo del prospetto può avvenire poi, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dei redditi venga presentata utilizzando la dichiarazione precompilata.

Nella FAQ, l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che resta fermo che se la detrazione per le spese sanitarie “spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione”.

La possibilità di utilizzare il prospetto del Sistema Tessera Sanitaria in luogo dei singoli documenti rappresenta certamente un passo avanti in termini di semplificazione documentale. Tuttavia, la diligenza resta d’obbligo: la dichiarazione sostitutiva va sempre predisposta, e non si può prescindere da una verifica puntuale dei dati scaricati.

Per il resto, quando si parla di spese sanitarie e controlli fiscali, l’unica certezza è che il commercialista smetterà di inseguire il contribuente per un misero scontrino da € 5,90 dimenticato nel cruscotto dell’auto, tra la tessera della palestra scaduta e una caramella alla menta ormai fusa.

 

NdR: Abbiamo già trattato del tema della dichiarazione precompilata e obblighi di conservazione dei documenti, vedi…

 

Danilo Sciuto

Giovedì 31 Luglio 2025