Dichiarazione precompilata e obblighi di conservazione dei documenti

La stagione dichiarativa porta con sé una questione che ha sollevato dubbi tra gli operatori: quali obblighi ha il professionista nel gestire le spese sanitarie detraibili inserite nella dichiarazione precompilata? Tra istruzioni operative e prassi interpretative emergono apparenti contraddizioni che meritano un approfondimento per fare chiarezza su cosa va davvero controllato e conservato.

La stagione dei dichiarativi è appena iniziata e le dichiarazioni precompilate sono visualizzabili nella apposita sezione del sito dell’Agenzia. Approfittiamo dunque per chiarire un dubbio emerso dagli addetti ai lavori, relativo a una presunta contraddizione tra le istruzioni dal modello Redditi e le indicazioni di prassi. Nel contributo odierno, ci occupiamo di dirimere un dubbio che è stato sollevato da più operatori del settore.

Dichiarazione precompilata e controllo dei documenti

Nelle istruzioni al modello Redditi è specificato che se il modello precompilato viene modificato e inviato per il tramite di un intermediario, i controlli documentali non saranno effettuati sui dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

 

Il caso delle spese sanitarie

dichiarazione precompilata documentiD’altro canto, nella circolare n. 14/2023 si afferma che in caso di difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, il professionista è tenuto ad acquisire e conservare tre tipologie di documenti: i documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato; il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel sistema tessera sanitaria, e infine la dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal sistema tessera sanitaria.

Le due affermazioni sembrano contraddirsi, in quanto, se, da un lato, le istruzioni lasciano intendere che non si debba conservare alcun giustificativo, nè fare alcun controllo se si lascia nella dichiarazione presentata il dato esposto nella precompilata, dall’altro, la circolare 14 afferma che, in caso di non rispondenza tra documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, si debbano conservare ed esibire i documenti citati.

Suona strano, dunque, che nel caso di non rispondenza appena citato, occorra necessariamente fare un’attività di confronto, anche se si vogliono far valere spese ulteriori rispetto a quelle contenute nella precompilata,

Esposte le perplessità, possiamo tranquillamente affermare che tali stranezze e contraddizioni vengono risolte da una più attenta lettura dei documenti di prassi citati.

Si tratta infatti di due documenti che trattano aspetti complementari del medesimo adempimento.

 

Le istruzioni alla dichiarazione 2025

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 parlano infatti dei controlli documentali da parte dell’Agenzia delle Entrate, affermando che se la dichiarazione è presentata tramite un intermediario, anche con modifiche, non si fa controllo documentale sulle spese sanitarie precompilate, salve le modifiche rispetto ai dati precompilati, nel qual caso si controlleranno solo quelle difformi o nuove. Nessun obbligo, quindi, di esibire documentazione se si lascia invariato il dato precompilato.

Nella circolare 14/E/2023, invece, si parla di obblighi di diligenza del professionista che trasmette una dichiarazione precompilata, anche modificata. Fa riferimento ai CAF e al visto di conformità, non al controllo documentale dell’Agenzia.

Il confronto tra la documentazione esibita e i dati precompilati va fatto sempre dal professionista (vistante), anche se non si intende modificare nulla. Solo se c’è difformità, scattano gli obblighi di conservazione.

Quindi nessun controllo da parte dell’Agenzia sulle spese sanitarie precompilate e non modificate, ma obbligo di confronto documentale a carico del professionista, che può concludersi con nulla da conservare, oppure (in caso di difformità) con documentazione da trattenere.

 

NdR: potrebbe interessarti anche…Le nuove informazioni presenti nella precompilata 2025

 

Danilo Sciuto

Mercoledì 14 Maggio 2025