L’Agenzia delle Entrate ha definito i livelli di affidabilità fiscale che danno accesso ai vantaggi premiali ISA 2025 per l’anno di imposta 2024: confermate soglie differenziate per l’esonero dal visto di conformità su crediti IVA e imposte dirette. Non basta un buon punteggio annuale: decisiva può essere anche la media con l’anno precedente. Scopriamo come ottenere i benefici e quali condizioni permettono di massimizzarli.
ISA 2025: confermati i punteggi per accedere ai benefici premiali
Con Provvedimento 11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale ISA ai quali sono collegati i benefici premiali ex art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017, relativamente al periodo d’imposta 2024.
Il Provvedimento ha confermato la diversificazione del beneficio in 2 fattispecie per l’esonero dal visto di conformità per la compensazione o rimborso del credito IVA e per la compensazione del credito Irpef, Ires e Irap.
I soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 usufruiscono di tutti i benefici del regime premiale.
Regime premiale ISA
Con l’introduzione degli Indici Sintetici Di Affidabilità Fiscale ad opera dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 sono stati previsti una serie di benefici fiscali, destinati a premiare i contribuenti ritenuti più affidabili per effetto dell’applicazione degli stessi.
I benefici premiali sono previsti alle lettere da a) a f) del comma 11 del già citato art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 e sono così elencati:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente a imposte dirette e Irap;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994) anche ai fini di quanto riguarda la normativa sulle perdite sistematiche;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973; art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973), con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, in materia di Iva;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, D.P.R. n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il comma 12 dell’art. 9-bis cit. prevede che:
“Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11”.
Novità Decreto Adempimenti
L’art. 14 del D.lgs n. 1/2024 (cd. “Decreto Adempimenti”), modificando le lett. a) e b) del citato co. 11 dell’art. 9-bis del DL 50/2017, ha incrementato le soglie massime di esonero:
- da apposizione del visto di conformità: per la compensazione orizzontale di crediti per un importo non superiore:
- a € 70.000 annui (in lu