Datori di lavoro alle prese con le operazioni di conguaglio Irpef ed addizionali in busta paga. A partire dal mese di giugno i sostituti d’imposta hanno ricevuto i primi prospetti di liquidazione 730-4 inviati dall’Agenzia delle Entrate, contenenti tutti i dati necessari ad effettuare correttamente trattenute e rimborsi. L’intervento, dopo aver brevemente ripercorso la normativa e la prassi di riferimento, propone le rilevazioni contabili che verranno redatte sulla base del prospetto riepilogativo elaborato dal consulente del lavoro.
La gestione dei conguagli da modello 730 per i datori di lavoro
In termini generali i conguagli d’imposta riguardano le posizioni in cui la denuncia fiscale chiude con un importo a credito con diritto al relativo rimborso, ovvero allorquando emerga un debito d’imposta; in tale ultimo caso anziché ricevere il rimborso in busta paga, il contribuente subisce le c.d. trattenute.
Secondo quanto previsto dall’art. 19 D.M. 31.05.1999, n. 164:
“…le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni (…).
Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto…”.
Come puntualizzato dalla stampa specializzata[1] le operazioni di conguaglio sono state oggetto di modifiche nel corso degli ultimi anni.
La prassi interpretativa formalizzata al § 9 della C.M. 9.05.2013, n. 14 e dalla C.M. 12.03.2018, prevede(va) sino all’anno d’imposta 2019, che dette operazioni fossero effettuate dal sostituto d’imposta a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio e, per gli enti erogatrici dei trattamenti pensionistici, sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre.
Con le modifiche apportate dalla lett. d), comma 1, art. 16-bis, del D.L. n. 124/2019 sono state individuate diverse tempistiche di conguaglio, confermando il riferimento al mese di competenza ma eliminando il riferimento al mese di inizio.
Per effetto di tali mutamenti si è passati da un termine “fisso” ad un criterio “mobile” e i conguagli vanno formalizzati all’interno della prima busta paga utile (successiva alla data di ricezione dei 730-4) e conclusi entro il 12.01 successiv